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  • Agenti: 'Gli iscritti FIGC non dovranno sostenere nuovamente l'esame'

    Agenti: 'Gli iscritti FIGC non dovranno sostenere nuovamente l'esame'

    Calciomercato.com ha posto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e agenti dei calciatori (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande sulle differenze principali tra il regolamento agenti dei calciatori siglato dalla FICG e quello emanato dalla FIFA.

    Cataliotti, essendo ormai alle porte l’esame (4 aprile) per il conseguimento della licenza per esercitare l’attività di agenti dei calciatori, ci può elencare le maggiori differenze che intercorrono tra i due regolamenti.

    E’ doveroso premettere che l’attività dell’agente dei calciatori trova attualmente la propria disciplina in due fonti complementari dell’ordinamento sportivo: il regolamento FIFA che fissa i principi generali cui devono attenersi le singole Federazioni nazionali e un regolamento FIGC che disciplina, in conformità alle regole emanate dalla FIFA, l’attività degli agenti di calciatori in possesso di una licenza rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Venendo alle differenze tra i due suddetti articoli, balza, anzitutto, agli occhi la differente distribuzione delle copie dei mandati tra agente e calciatore e/o società e il termine entro il quale tali mandati devono essere depositati.

    Vale a dire?

    Per la FIFA l’agente deve inviare la terza e la quarta copia alla propria Federazione e alla Federazione cui il calciatore o la società di calcio appartengono entro 30 gg. dalla loro sottoscrizione. Quindi il calciatore o la società di calcio tiene la prima copia e l’agente la seconda. Per la FIGC, diversamente, i mandati devono essere inviati o depositati entro 20 gg. dalla loro sottoscrizione presso la segreteria della FIGC (quindi la prima copia va alla Federazione italiana e non al calciatore!) e il calciatore o la società conservano la terza copia e l’agente la seconda. La quarta copia dovrà essere eventualmente inviata alla Federazione nazionale alla quale appartiene il calciatore se diversa dalla FIGC.

    Ci sono altre differenze?

    La risposta è affermativa, anche se mi soffermerei su una differenza in particolare, visto che potrebbe essere oggetto d’esame. Mentre per la FIFA, scaduta la licenza dopo 5 anni dal rilascio, l’agente deve “preoccuparsi” di inviare una domanda scritta alla propria Federazione con la quale richiede di poter effettuare nuovamente una prova d’idoneità prima della data in cui la sua licenza scade (e, dunque, occorre superare il c.d. riesame per poter continuare ad esercitare l’attività di agente!), per la FIGC il mantenimento della licenza è subordinato alla partecipazione di corsi di aggiornamento – seppure con verifica finale – organizzati dalla stessa Federazione.

    Possono, dunque, tirare un sospiro di sollievo gli agenti iscritti all’elenco FIGC?

    Sì perché non dovranno sostenere nuovamente un esame per mantenere l’iscrizione all’elenco. Va, tuttavia, evidenziato che i corsi di aggiornamento devono essere accolti con benevolenza da tutti gli agenti, più o meno affermati, essendo l’attività del “procuratore” sempre più irta di ostacoli che possono essere superati solo con un’adeguata e puntuale preparazione giuridico-calcistica!

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