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  • Calcio & Legge 'Allenatori di Lega Pro, ecco il vostro contratto collettivo'

    Calcio & Legge 'Allenatori di Lega Pro, ecco il vostro contratto collettivo'

    Calciomercato.com ha posto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi per aspiranti agenti fifa e osservatori di calcio (info su www.footballworkshop.it), alcune domande sul nuovo Accordo Collettivo degli allenatori di Lega Pro sottoscritto in data 1° agosto 2012.

    Cataliotti, nonostante i mass-media diano ampio spazio alla vicende legate agli allenatori di Serie A e B, meritano comunque attenzione anche gli aspetti contrattuali degli allenatori di Lega Pro.  Cosa può dirci a riguardo?

    La prima notizia è che quest’estate, così come avvenuto per i calciatori di Lega Pro, è stato sottoscritto un nuovo accordo collettivo tra FIGC, LEGA PRO e Associazione Italiana Allenatori Calcio nel rispetto di quanto sancito dall’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni. Tale accordo avrà efficacia sino al 30 giugno 2015.

    Come si costituisce il rapporto tra allenatore professionista e società?

    Conformemente a quanto disposto dal suddetto Accordo, il rapporto di lavoro tra allenatore e società si costituisce con la stipulazione di un contratto in quattro copie che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta mediante compilazione del relativo modulo di contratto-tipo CET generato dal sistema informatico tramite il sito www.lega-pro.com. Spetterà, quindi, alla società il compito di depositare, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il contratto in 2 copie presso la Lega Pro. La palla passerà, infine, alla FIGC per la definitiva approvazione del contratto.

    Quanto guadagnano gli allenatori di Lega Pro?

    E’ doveroso premettere che la retribuzione dell’allenatore di Lega Pro – come quella del calciatore - è composta da una parte fissa (emolumenti) e da una eventuale parte variabile (premi) legata ai risultati sportivi conseguiti dalla squadra. La parte fissa non può essere inferiore ai minimi retributivi di cui in allegato all’accordo, vale a dire, per gli allenatori della prima squadra, 25.000 euro lordi in prima divisione e 23.000 euro lordi in seconda divisione. La parte variabile, per ciascuna stagione sportiva, non potrà essere superiore al 50% della parte fissa.

    Gli allenatori di Lega Pro possono essere esonerati come quelli di A e di B?

    La risposta non può che essere affermativa. Occorre, però, capire che cosa, in generale, comporti l’esonero di un allenatore. Ebbene, alla luce di quanto disposto anche dall’accordo collettivo di Lega Pro, l’esonero comporta la perdita della panchina, ma non determina la perdita del diritto a percepire la retribuzione. Se da una parte, infatti, è facoltà della società esonerare l’allenatore dal rendere la prestazione oggetto del contratto, dall’altra all’allenatore spetteranno tutti gli emolumenti contrattualmente pattuiti, nonché, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti.

    E se l’allenatore venisse esonerato prima dell’inizio del campionato?

    In tal caso, avrà il diritto di recedere unilateralmente dal contratto e a percepire gli emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso. E potrà, altresì, avvalersi della facoltà di tesserarsi e svolgere attività presso altre società.

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