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  • Calcio & Legge 'Caso Ballardini, ecco tutta la verità'

    Calcio & Legge 'Caso Ballardini, ecco tutta la verità'

     

    Calciomercato.com si è rivolto allo staff legale di Football Workshop (info su www.footballworkshop.it) per chiedere al Prof. Avv. Massimo Lanotte, Docente Universitario di Diritto del Lavoro nonché Avvocato giuslavorista esperto di controversie in diritto sportivo, e all'Avv. Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti alcune delucidazioni in merito alla vicenda del licenziamento per giusta causa inflitto dal Cagliari all'allenatore Davide Ballardini.
     
    La notizia è che Ballardini è stato licenziato per giusta causa dal Cagliari. Tale tipo di licenziamento è possibile nel mondo del calcio?
    Il rapporto di lavoro tra allenatore professionista e società di calcio trova primaria regolamentazione nella legge n. 91/1981, che lo riconduce nell'area del lavoro subordinato e ne definisce i tratti di specialità rispetto ai comuni contratti di lavoro. Al momento attuale non vi è, invece, una normativa contrattual-collettiva di riferimento, posto che per la Serie A, a differenza che per la Serie B, non è stato ancora rinnovato l'accordo collettivo tra AIAC e Lega, venendo meno, così, una fonte di tradizionale integrazione dell'assetto e delle tutele legali. Per quanto riguarda, in particolare, il licenziamento, opera il principio generale secondo cui è consentito recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto a termine solo se sussiste una giusta causa, definita dall'art. 2119 c.c. come un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto. In presenza di tale presupposto, dunque, è ben possibile un licenziamento "in tronco". In caso di contestazione, l'onere della prova è a carico della società, che dovrà dimostrare la sussistenza della giusta causa, pena l'illegittimità del recesso.
     
    Trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, di cui in questi giorni tanto si discute?
    Proprio in considerazione della specialità del rapporto tra sportivo professionista e società, la legge n. 91/1981 esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ne consegue che, in caso di licenziamento illegittimo, l'allenatore (così come le altre categorie di "sportivi" individuate dalla legge) potrà godere soltanto di una tutela risarcitoria, ma rimane esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro e nelle funzioni. Di conseguenza, anche qualora non sussistesse l'invocata giusta  causa, l'allenatore non potrà riottenere la panchina.
     
    Ma che differenza c'è tra esonero e licenziamento?
    Mediante l'esonero la società solleva l'allenatore dall'incarico affidatogli, dando atto, in tal modo, di non avere più interesse a ricevere la prestazione, pur mantenendo in essere  il rapporto contrattuale (che, come si è detto non può essere risolto anticipatamente se non per giusta causa), con conseguente permanenza di tutti gli obblighi di legge, ivi compreso quello retributivo. In caso di esonero, l'allenatore rimane contrattualmente vincolato alla società, salva la possibilità - riconosciuta, ad esempio, dal nuovo accordo collettivo per la serie B - di recedere unilateralmente sino al termine della stagione in corso. Con il licenziamento, invece, si determina la cessazione del rapporto, con estinzione di tutti gli obblighi connessi.
     
    Seppure i motivi del licenziamento in tronco siano ancora avvolti nel mistero, che cosa potrebbe ottenere Ballardini in caso di vittoria davanti al Giudice del Lavoro?
    Come detto, è esclusa la tutela prevista dall'art. 18 St. lav., a  meno che non emergano profili di natura discriminatoria. Qualora fosse accertata l'insussistenza della giusta causa, all'illegittimità del licenziamento conseguirebbe il diritto al risarcimento dei danni subiti che sono normalmente quantificati in via equitativa sulla base della retribuzione che sarebbe spettata sino alla scadenza naturale del contratto, salva la prova dell'aliunde perceptum, ovvero di quanto l'allenatore abbia eventualmente percepito in tale  periodo in forza di nuova occupazione. D'altro canto, l'allenatore potrebbe chiedere un risarcimento maggiore della retribuzione persa, qualora dimostri il maggior danno subito.

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