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  • Calcio & Legge 'Ecco i doveri degli atleti di serie A'

    Calcio & Legge 'Ecco i doveri degli atleti di serie A'

     

    Calciomercato.com ha chiesto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi per aspiranti agenti fifa e osservatori di calcio (info su www.footballworkshop.it), alcuni chiarimenti sui principali doveri che i calciatori di serie A sono tenuti ad osservare in base al nuovo accordo collettivo.

    Quali sono i principali doveri previsti dall’Accordo collettivo di serie A?

    Innanzitutto, è bene sottolineare che al diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra (sancito dal 1° comma dell’art. 7) corrisponde diametralmente il dovere del calciatore – come previsto dal 2° comma dello stesso articolo 7 - di partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare sia in Italia che all’estero. Quindi, se da una parte viene ancora ribadito il principio della tutela della dignità professionale del calciatore (escludendo la possibilità per le società di far allenare separatamente i c.d. fuori rosa), dall’altra viene sancito il dovere per i calciatori di non sottrarsi né agli allenamenti né alle partite della propria squadra, salvi i casi di malattia od infortunio accertati.

    E’ vero che il calciatore professionista non può svolgere altre attività sportive?

    La risposta è affermativa. Non può svolgere neppure altre lavorative o imprenditoriali in costanza di contratto, salvo che non venga preventivamente autorizzato per iscritto dalla Società. Il calciatore deve, inoltre, curare la propria integrità psico-fisica, astenendosi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica. E’ tenuto, infine, a sottoporsi ai prelievi e ai controlli medici predisposti dalla Società, dal Coni e dalla FIGC per la migliore tutela della sua salute e per la lotta al doping.

    Ci sono anche delle regole comportamentali specifiche che il calciatore è tenuto ad osservare?

    Sì, sono quelle elencate nell’art. 10 dell’accordo collettivo. Per prima cosa il calciatore deve osservare le istruzioni tecniche impartite dalla Società, deve, inoltre, rispettare il dovere di fedeltà, non deve tenere comportamenti che possano pregiudicare l’immagine della Società, deve custodire con diligenza gli indumenti e tutti i materiali sportivi messi a disposizione dalla Società e, infine, non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

    I calciatori hanno solo doveri?

    Come tutti i lavoratori subordinati, anche i calciatori hanno i loro diritti. A titolo esemplificativo, tra quelli sanciti dall’accordo collettivo, si possono ricordare i seguenti:

    - il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana;

    - il calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 4 settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale (da notare che la scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta esclusivamente alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva);

    - il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 giorni consecutivi (da evidenziare che il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro 30 giorni successivi al matrimonio);

    - il calciatore deve essere assicurato dalla Società presso Compagnia di primaria importanza contro gli infortuni e le malattie;

    - al calciatore spettano i contributi previdenziali, versati dalla Società, per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie;

    - al calciatore spetta, infine, l’indennità di fine carriera, in quanto la Società è tenuta a versare un contributo sulla retribuzione lorda del calciatore al fondo di accantonamento dell’indennità di carriera istituito presso la FIGC.

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