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  • Calcio & Legge 'Risoluzione dei contratti: ecco quando può avvenire e il perché'

    Calcio & Legge 'Risoluzione dei contratti: ecco quando può avvenire e il perché'

    Calciomercato.com ha posto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi per aspiranti Agenti FIFA e osservatori di calcio (info su www.footballworkshop.it) alcune domande sul tema della risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti tesserati presso società italiane.

    Cataliotti in quali casi può aversi risoluzione del rapporto contrattuale con un calciatore professionista?

    In generale la risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto individuale, dall’Accordo Collettivo e da Norme Federali. In particolare, con riferimento all’Accordo Collettivo di serie A, diverse sono le ipotesi che possono determinare la risoluzione contrattuale del rapporto di prestazione sportiva essendo la risoluzione del contratto anche una misura sanzionatoria applicabile al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali. Anche in caso di malattia o infortunio che comportino una inabilità o inidoneità del calciatore per oltre 6 mesi, è ipotizzabile che la società possa richiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto.

    Quali le conseguenze della risoluzione del rapporto contrattuale?

    Come recita l’art. 117 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione e anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto che deve essere depositato presso la Lega di appartenenza della Società entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione, il calciatore professionista potrà tesserarsi per altra società unicamente durante i periodi di tesseramento annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva.

    Se una società del Campionato di Lega Pro, seconda divisione, dovesse retrocedere nel Campionato di Lega Nazionale dilettanti il contratto del calciatore professionista si potrebbe risolvere oppure rimarrebbe in vigore?

    Si risolverebbe di diritto come conseguenza della retrocessione. Non determinerebbe, tuttavia, la decadenza del tesseramento che proseguirebbe per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”.

    Una domanda un po’ particolare: se un calciatore di serie A viene dato in prestito ad altra società e quest’ultima dovesse risolvergli il contratto, la società cedente perderebbe il calciatore?

    No, perché la società cedente – come previsto dall’Accordo Collettivo di Serie A – ha il diritto di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto con la società cessionaria, dell’originario rapporto tra essa e il calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. Da rimarcare che la società cedente decade dal diritto al suddetto ripristino se decorrono 15 giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione che deve essere fornita dal calciatore in forma scritta.

    Un’ultima curiosità: in quali casi il calciatore di Serie A può chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale?

    Quando, ad esempio, gli venga negato il diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra (è questa l’annosa querelle dei calciatori c.d. “fuori rosa”) oppure costituisce motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della retribuzione oltre i termini indicati nel Contratto Collettivo.

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