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  • Calciopoli, UFFICIALE: inammissibile il ricorso di Giraudo

    Calciopoli, UFFICIALE: inammissibile il ricorso di Giraudo

    E' stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso amministrativo proposto dall'ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo per contestare tutti i provvedimenti assunti dalla giustizia sportiva nei suoi confronti per i processi conosciuti come 'Calciopoli'. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza che risponde punto per punto a tutte le sollecitazioni e censure dell'ex dirigente sportivo. Con il ricorso principale, Giraudo chiedeva l'annullamento delle decisioni della Corte Federale e della Corte di Appello Federale del luglio 2006 di applicazione della sanzione disciplinare dell'inibizione per cinque anni. 

    "La domanda caducatoria - scrive il Tar - concerne atti di una federazione sportiva applicativi di una sanzione disciplinare e, quindi, sulla base delle indicazioni dalla Corte Costituzionale, in relazione ad essa il giudice amministrativo è sfornito di giurisdizione". Con ricorso per motivi aggiunti, poi, si chiedeva l'annullamento della decisione del 3 aprile 2012 con cui l'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni respinse il ricorso di Giraudo confermandone la radiazione. Anche in questo caso, e per gli stessi motivi, il Tar ha ritenuto "la domanda di annullamento proposta inammissibile per difetto di giurisdizione". Ulteriore censura sollevata si riferiva alla ritenuta violazione e falsa applicazione del 'giusto procedimento' sotto vari profili; su tutti, il fatto che le decisioni sportive dovevano essere dichiarate viziate perché fondate tra l'altro su intercettazioni provenienti da procedimenti penali non ancora definiti con sentenza. Il motivo è stato ritenuto infondato: "L'utilizzazione nel processo per illecito sportivo di intercettazioni provenienti da un procedimento penale - si legge nella sentenza - è legittimata dalla legge"; peraltro "la Corte Federale ha spiegato che nella fattispecie le trascrizioni vengono in rilievo non quali prove in sé degli addebiti 'ma come mera circostanza storica suscettibile di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti'". 

    Con riferimento alla censura con la quale Giraudo lamentava il fatto che le sentenze impugnate avessero considerato collegate la sua posizione con quella di altro incolpato (Luciano Moggi) creando una disparità di trattamento rispetto ai dirigenti di altre società e violando il principio di proporzionalità, per il Tar "la censura è inaccoglibile perché mira a censurare inammissibilmente le valutazioni di merito degli organi della giustizia sportiva". Ultimo punto di contestazione era la decisione con cui la giustizia sportiva ha respinto il ricorso contro la radiazione. "I motivi in esame sono infondati - si legge nella sentenza - I vizi dedotti, infatti, ripropongono censure formulate davanti alla Corte di Giustizia e dalla stessa ritenute inaccoglibili".

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