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Cataliotti: ecco come è regolato il diritto alle ferie dei calciatori

Cataliotti: ecco come è regolato il diritto alle ferie dei calciatori

Escludendo gli impegni dei calciatori impegnati con le nazionali, è ormai tempo di ferie per tutti i calciatori professionisti militanti nei nostri campionati.

Calciomercato.com ha posto all'avv. e procuratore sportivo Jean-Christophe Cataliotti, esperto di diritto calcistico e titolare dei corsi per aspiranti osservatori e procuratori (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande sul diritto alle ferie dei calciatori di serie A.

E' tempo di vacanze estive e i calciatori si godono il loro periodo di ferie nelle più rinomate località balneari italiane e internazionali. Il diritto alle ferie dei calciatori come è regolato?
Posta la premessa che i calciatori professionisti sono qualificati dall'art. 4 della l. n. 81 del 23 marzo 1981 come lavoratori subordinati, il diritto alle ferie trova la sua primaria fonte normativa nell'art. 36, terzo comma, della Costituzione che ne prescrive l'irrinunciabilità laddove sancisce che "il prestatore di lavoro ha diritto...a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Ulteriormente, il codice civile, ai sensi dell'art. 2109,  dispone che: "il prestatore di lavoro ha...anche diritto....ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità". Quanto alle norme regolanti il diritto alle ferie dei calciatori professionisti, occorre più specificatamente fare riferimento ai rispettivi accordi collettivi.

Ma quanto durano le ferie dei calciatori di serie A?
I calciatori - non solo quelli di serie A - hanno diritto al godimento di un periodo di ferie annuali, in attuazione dell'art. 36 della Costituzione, la cui durata è determinata dagli accordi collettivi. Così, l'accordo collettivo per i calciatori di serie A (art. 18, comma 2) prevede che gli atleti abbiano diritto ad un riposo annuale di quattro settimane, comprensivo dei giorni festivi e dei riposi settimanali, il cui periodo di godimento, normalmente continuativo, è stabilito dalla società in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il rompete le righe coincide in genere con l'ultima partita ufficiale di campionato, mentre la data di ripresa degli allenamenti pre-campionato sarà condizionata dalla partecipazione o meno ai preliminari delle coppe europee.

Il calciatore può essere richiamato in sede durante le ferie?
Sì, potrebbe accadere. Ma, in tale ipotesi, la società sarà tenuta - come prescrive l'art. 18, comma 3, dell'accordo collettivo - a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo e il calciatore avrà diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
 

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