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  • Diritto in gol: ecco come e quando un prestito si trasforma obbligatoriamente in un acquisto a titolo definitivo
Diritto in gol: ecco come e quando un prestito si trasforma obbligatoriamente in un acquisto a titolo definitivo

Diritto in gol: ecco come e quando un prestito si trasforma obbligatoriamente in un acquisto a titolo definitivo

Calciomercato.com ha posto all'Avv. Jean-Christophe Cataliotti, Agente FIFA
titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e intermediari 
(per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande in materia di prestiti di calciatori professionisti tra le società di calcio durante la campagna trasferimenti.

Cataliotti come sono regolati i "prestiti" dei calciatori professionisti durante il calciomercato?
I prestiti, o meglio le c.d. cessioni temporanee di contratto, sono regolati dall'art. 103 delle norme organizzative interne della FIGC che detta una precisa e articolata disciplina.

Quanto può durare?
La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.

La società che "prende in prestito" il calciatore come può acquisire il calciatore a titolo definitivo?
Attraverso l'esercizio del diritto di opzione con il quale è possibile trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva. Tale trasformazione è consentita in presenza delle seguenti condizioni:
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo
può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

Che cosa sono i c.d. premi di valorizzazione e i premi di rendimento?
Sono premi che possono essere inseriti negli accordi di cessione temporanea. In pratica - come recita il suddetto articolo - si possono inserire clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente. 

Può essere convenuto che il prestito temporaneo debba obbligatoriamente trasformarsi in cessione definitiva?
La risposta è affermativa. Negli accordi di cessione temporanea di contratto, infatti, si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempre che:
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del
corrispettivo convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

E' consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti?
Sì, purchè vi sia l’espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite
nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell’originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto. 

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