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  • Diritto in gol: il DASPO a vita esiste già, ecco le prove

    Diritto in gol: il DASPO a vita esiste già, ecco le prove

    Dopo gli scontri di Roma, in occasione della finale di Coppa Italia, Calciomercato.com cerca di fare chiarezza con l'Avv. Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare della Cataliotti Football Workshop (info su www.footballworkshop.it), sulle norme relative al DASPO, ovvero su quelle norme che vieterebbero l'accesso alla manifestazioni sportive.

    Che cos'è, innanzitutto, il DASPO?
    DASPO è l'acronimo di divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Una definizione precisa e dettagliata di DASPO la fornisce l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, secondo cui il DASPO è una misura di prevenzione atipica ed è caratterizzata dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse. Il provvedimento può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero: può essere altresì comminato dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione Europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il DASPO può essere comminato anche nei confronti di soggetti minori di anni 18, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (in tal caso, il divieto è notificato a coloro che esercitano la patria potestà).

    Cataliotti, qual è la legge di riferimento?
    E' la legge 41 del 2007, meglio nota come legge Amato. Si tratta di una legge fortemente contestata dal mondo degli ultras in quanto, se applicata alla lettera, potrebbere prevedere il DASPO a vita".

    In quale norma esattamente?
    Nell'art. 9 della suddetta legge, che testualmente recita quanto segue: "E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive".

    Cosa vuol dire?
    Significa che chi ha subito sentenze di condanna, da evidenziare "anche con sentenza non definitiva", per reati c.d "da stadio" si troverebbe definitivamente a non poter più entrare allo stadio.

    Questa norma ha suscitato e continua a suscitare numerose polemiche...
    Sì, sono stati ravvisati profili d'incostituzionalità per quanto sopra evidenziato. Ma ora la palla passa al Ministro dell'Interno Alfano che ha annunciato il DASPO a vita...in realtà misura sanzionatoria di fatto già esistente come da lettura dell'art. 9 della legge n. 41 del 2007.

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