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  • Prova tv, 4 turni di squalifica a Destro. Ricorso della Roma: 'Questa è moviola'

    Prova tv, 4 turni di squalifica a Destro. Ricorso della Roma: 'Questa è moviola'

    La Roma non ci sta. Il direttore generale giallorosso Mauro Baldissoni ha dichiarato a Roma Channel: "Siamo abbastanza sconcertati e preoccupati dalla deriva che sta prendendo la giustizia sportiva in questo campionato. Abbiamo già avuto modo di commentare un episodio simile con Daniele De Rossi in Roma-Inter e avevamo preso posizione, già allora ci sembrava si stesse forzando la prova tv. Se un evento si svolge davanti all'arbitro si può parlare più di moviola che di prova televisiva. Oggi l'evento è più grave perché l'episodio è stato sanzionato, vista la punizione assegnata al Cagliari. Siamo al di fuori dei presupposti della prova televisiva, qui si apre il fronte alla moviola che non mi sembra ci sia". 

    La Roma farà ricorso alla Corte Federale contro la squalifica con la prova tv di Mattia Destro. Secondo l'Ansa, se lo stop fosse confermato, il ct Prandelli non convocherà l'attaccante giallorosso in Nazionale per lo stage del 14-15 aprile a Coverciano. 

    13.30 Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 32esima giornata della Serie A.


    SU CAGLIARI-ROMA: DESTRO SQUALIFICATO CON LA PROVA TV (tre giornate per la manata ad Astori, una per somma di ammonizioni)
     
    Il Giudice sportivo, 
     
    ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 11.21 del 7 aprile 2014) in merito al comportamento tenuto al 33° minuto del primo tempo dal calciatore Mattia Destro (soc. Roma) nei confronti del calciatore Davide Astori (soc. Cagliari); 
     
    acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e 
    documentale; 
     
    osserva: 
     
    le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate i due protagonisti, nella zona centrale del campo, inseguivano il pallone verso l’area di rigore cagliaritana. Il calciatore rosso-blu precedeva l’avversario, con il presumibile intento di rallentarne l’azione per consentire ad un compagno di squadra di impossessarsi del pallone, ed il calciatore romanista lo tallonava a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso appoggiava da tergo la mano destra sulla spalla destra dell’antagonista ed in rapida successione, con un ampio ed energico movimento del braccio sinistro portato all’altezza della spalla, lo colpiva con una manata al capo. Immediatamente dopo, il Destro cadeva bocconi al suolo con atteggiamento sofferente; il calciatore rosso-blu gli afferrava la maglia e con palese gestualità lo rimproverava; l’Arbitro interveniva ammonendo l’Astori, senza adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Destro; il giuoco riprendeva con l’esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra 
    cagliaritana. 
     
    Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara testualmente dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.58 del 7 aprile 2014) “In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori abbiamo visto l’episodio relativo alla manata di Destro” e successivamente (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.50 del 7 aprile 2014) “In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all’episodio Destro-Astori e ad integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco) commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata vista né da me né dai miei collaboratori”. 
     
    Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Infatti, la volontarietà del gesto, l’energia impressa al movimento del braccio, la delicatezza della zona colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco spostamento del capo dell’Astori in conseguenza della manata subita, suffragano l’assunto, nell’esclusione di ogni 
    ragionevole dubbio. 
    Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale previsto dal citato art. 19, n. 4 lettera b) CGS. 
     
    P.Q.M. 
     
    delibera di sanzionare il calciatore Mattia Destro (soc. Roma), in relazione alla segnalazione del 
    Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara. 

    AMMENDE A SOCIETA'

    Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 
     
    Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso due bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

    CALCIATORI SQUALIFICATI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
     
     
    BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 
    confronti di un avversario.

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 
     
    DESTRO Mattia (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione). 

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
     
    AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un 
    avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
     
    CANNAVARO Paolo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
     
    DARMIAN Matteo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
     
    DEL GROSSO Cristiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un 
    avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
     
    FLORENZI Alessandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 
     
    PAROLO Marco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
    diffidato (Ottava sanzione). 
     
    PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un 
    avversario; già diffidato (Ottava sanzione). 
     
    PJANIC Miralem (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
    diffidato (Quarta sanzione). 
     
    SCULLI Giuseppe (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato 
    (Quarta sanzione). 


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