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  • L'incredibile caso di Calhanoglu e della firma su due contratti: ecco la verità

    L'incredibile caso di Calhanoglu e della firma su due contratti: ecco la verità

    • Guido Del Re e Francesco Casarola

    Il 02.02.2017 il TAS di Losanna, massimo organo della giustizia sportiva a livello internazionale, ha condannato il calciatore Hakan Calhanoglu al pagamento della somma di euro 100.000,00, perché reo di aver risolto il “Preliminary Agreement” sottoscritto con il club turco del Trabzonspor, in violazione dell’art. 17 c.3 del Regolamento Status e Trasferimenti del Calciatore. 


    I FATTI - Hakan Calhanoglu, promettente centrocampista classe 1994, nel 2011 militava nel club tedesco del Karlsruhe. Nell’aprile del medesimo anno sottoscriveva un “Preliminary Agreement” con il  Trabzonspor avente ad oggetto l’obbligo alla sottoscrizione di un futuro contratto di prestazioni sportive con decorrenza al 01.07.2012 e scadenza al 31.05.2017. In tale accordo, oltre alla definizione dei salari annuali, veniva espressamente previsto che il calciatore, nel caso in cui non avesse voluto sottoscrivere il futuro contratto, avrebbe dovuto corrispondere al club turco una somma a titolo di penale di euro 1.000.000,00. Il calciatore, in violazione di tale accordo, in data 01.07.2012 sottoscriveva un contratto con la squadra tedesca dell’Amburgo, rimanendo un anno in prestito al Karlsruhe. Il Trabzonspor, forte di tale “pre-contratto”, decise quindi di portare il caso alla cognizione della F.I.F.A. 

     

    GIUDIZIO INNANZI ALLA F.I.F.A. - Organo competente a giudicare in primo grado è la DRC, ossia la Dispute Resolution Chamber della F.I.F.A. che, a fronte della richiesta della squadra turca di condannare il calciatore al pagamento della penale contrattualmente predeterminata di euro 1.000.000,00 oltre alla sanzione della squalifica per 6 mesi, con decisione del 28.01.2016 propese per la “sola” sanzione di 4 mesi di squalifica, in virtù della violazione dell’art. 17 c.3 del Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori della FIFA. Tale decisione veniva quindi appellata al TAS di Losanna volendo, il calciatore ottenere la revoca della squalifica ed il club turco il pagamento della penale contrattualmente pattuita.

     

    LA NORMATIVA - Il Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori agli artt. 13-17 definisce il principio della stabilità contrattuale. In particolare l’art. 16 del Regolamento afferma che non è ammesso risolvere unilateralmente il contratto nel corso della stagione sportiva. Tale principio prevede alcune eccezioni quale ad esempio la possibilità per il giocatore professionista cd. “affermato”, di promuovere la risoluzione del contratto per giusta causa, laddove al termine della stagione avesse preso parte a meno del 10% delle partite ufficiali disputate dalla squadra, mediante ricorso alla DRC entro 15 giorni successivi dall’ultima gara ufficiale della stagione (non l’ultima partita ufficiale del club ma della stagione sportiva, ad esempio in Italia la finale di Coppa Italia). 

    Nel caso in esame l’articolo di riferimento è l’art. 17 RSTC che, in ossequio al principio della salvaguardia della stabilità contrattuale tra le parti, prevede l’obbligo in capo alla parte inadempiente di corrispondere una somma a titolo di indennizzo.

    Indennizzo dovuto solo in caso di risoluzione del contratto di prestazioni sportive senza giusta causa, nel c.d. “periodo protetto” ossia nei primi tre anni di contratto per il calciatore infra ventottenne o nei primi due anni di contratto per il calciatore che ha più di 28 anni.

    Relativamente alla liquidazione della somma a titolo di indennizzo, non essendo prevista una “tabella” od una forma di calcolo, sarà decisa dall’organo giudicante in relazione alle singole fattispecie oggetto di giudizio.

     

    CONCLUSIONE - Pertanto il “Preliminary Agreement” sottoscritto da Calhanoglu con il Trabzonspor, ritenuto valido dalla DRC e dal TAS in quanto contenente gli essentialia negotii ossia tutti i requisiti del contratto di prestazioni sportive, avrebbe impedito al calciatore di sottoscrivere altro contratto. Il TAS in ultima istanza ha ritenuto che tale condotta integrasse la violazione dell’art. 17 c.3 RSTC e per l’effetto ha confermato la squalifica dei 4 mesi comminata dalla DRC in primo grado e condannato lo stesso al pagamento di una somma a titolo di indennizzo di euro 100.000,00.


    Avv. Guido Del Re e dott. Francesco Casarola
    Studio Legale Del Re

    (con sede a Roma e Milano)
     

     

     


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