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  • Lazio, UFFICIALE: annullata sanzione Consob contro Lotito

    Lazio, UFFICIALE: annullata sanzione Consob contro Lotito

    23.02 La S.S. Lazio s.p.a. ed il Presidente Claudio Lotito comunicano che la Corte di Cassazione, con sentenza depositata in data odierna, ha definitivamente annullato la sanzione inflitta dalla Consob per la vicenda risalente a undici anni fa, relativa all’acquisto delle azioni della società da parte di Roberto Mezzaroma. La Cassazione ha rimesso gli atti alla Corte di Appello di Roma per nuova motivazione in ordine al voto espresso dal socio di riferimento della Lazio nell’assemblea del 26 ottobre 2007; a tal proposito si fa presente che in tale assemblea, come avrà modo di constatare la Corte di Appello, il socio Lazio Events ha legittimamente espresso il suo voto, in quanto aveva acquistato nel novembre 2006 le azioni di Roberto Mezzaroma ed aveva lanciato l’OPA nel gennaio 2007.

    21.01 Accolto, dalla Cassazione, il ricorso della Consob contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito per la vicenda del patto occulto, stretto a partire dal giugno 2005, con il costruttore Roberto Mezzaroma sull'acquisto, di concerto, di azioni ordinarie della squadra biancoceleste pari a circa il 14,61% del capitale sociale della società. 


    In particolare, la Suprema Corte - con sentenza della Seconda sezione civile, depositata oggi - ha ritenuto "fondato e meritevole di accoglimento" il reclamo della Consob contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Roma, con decreto del novembre 2009, aveva annullato 530mila euro di sanzione inflitte a Lotito. 

    Nel dettaglio, la Consob ha sostenuto che la sanzione di 200mila euro comminata a Lotito per indebito esercizio del diritto di voto all'assemblea della 'Ss Lazio spa' del 26 ottobre 2007 non era stata inflitta oltre il termine di 180 giorni a partire dalla data dell'assemblea e quindi la contestazione era avvenuta nei termini di legge e la sanzione non doveva essere annullata. Ad avviso della Consob, la Corte di Appello aveva sbagliato i calcoli facendo decorrere il termine dei 180 giorni addirittura "in epoca antecedente alla celebrazione dell'assemblea" del 26 ottobre 2007 nella quale Lotito avrebbe esercitato l'indebito diritto di voto. L'obiezione è stata condivisa dagli 'ermellini'. 

    "E' indubitabile - afferma il verdetto - che il termine di centottanta giorni ex art. 195 dec.lgs.n. 58/1998 non avrebbe potuto iniziare il suo decorso in epoca antecedente alla celebrazione dell'assemblea". Ora la Corte di Appello di Roma deve rivedere la sua decisione. Rimangono invece definitivamente annullate, come deciso dal decreto della Corte di Appello, le altre sanzioni inflitte a Lotito e pari a 250mila euro per la mancata pubblicazione del patto parasociale, oltre a 80mila euro per la mancata promozione di una offerta pubblica di acquisto.


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