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  • Scudetto 2006, Il Coni marca stretto la Figc
Scudetto 2006, Il Coni marca stretto la Figc

Scudetto 2006, Il Coni marca stretto la Figc

Non siamo soli in questo sistema solare in cui lo scudetto lo decide con un “non atto” un marziano: dopo il parere del professor Tedeschini da noi registrato giovedì e ignorato da Abete e i suoi pards, ecco quello del docente di diritto dello sport presso la facoltà di giurisprudenza dell’università Luiss di Roma, Enrico Lubrano, della prestigiosa (e ascoltatissima) famiglia di amministrativisti romani. Il consiglio federale è competente a inter­venire sulla questione dello scudetto 2006. Lo è, e lo rima­ne perché lo è sempre stato (e glielo urlava a anche il profes­sore e giudice Figc, Sandulli). 


ALTRO CHE - Altro che consiglio non competente: l’avvoca­to romano, che avrebbe da dire anche sulla prescrizione, rilan­cia. «È inequivocabilmente pa­cifico che lo scudetto 2006 è stato assegnato dal Commis­sario Rossi all’Inter in data 26 luglio 2006: con un comunica­to intitolato “Assegnato all’In­ter lo scudetto 2005-2006” che riportava testualmente “Il Commissario straordinario ha ritenuto di attenersi alle con­clusioni del parere (dei saggi, da Rossi richiesto ufficialmen­te, ndr) e che non ricorrono mo­tivi per l’adozione di provvedi­menti di non assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il Campionato 2005/2006 alla squadra prima classificata al­l’esito dei giudizi disciplinari». 

LA SPIEGAZIONE - Insomma Rossi effettua «una valutazione discrezionale espressione di un potere auto­ritativo di tipo pubblicistico, in qualità di legale rappresentan­te della FIGC; tale attività in­tellettiva e decisionale posta in essere dal Commissario Straordinario della FIGC co­stituisce - in Diritto Ammini-s­trativo, applicabile all’ordina­mento sportivo dal 2003 ­un’attività oggettivamente esi­stente, giuridicamente rilevan­te e qualificabile come “atto”, “provvedimento” o anche sol­tanto “comportamento”; e quindi ricorribile ai sensi della legge 241 con atto di autotute­la . Ne deriva - sostiene Lubra­no - che secondo i principi ge­nerali del Diritto Amministra­tivo ed ai sensi dell’art. 21 quinquies e nonies della legge n. 241/1990 - qualsiasi attività (atto, comportamento o prov­vedimento) posto in essere nel­l’esercizio di un potere autori­tativo- pubblicistico può essere sempre oggetto di nuova valu­tazione, in “autotutela”, me­diante gli istituti della revoca (quando risultino elementi nuovi che portino a rivalutare successivamente l’opportunità di un provvedimento) o dell’an­nullamento (quando risulti che il provvedimento era illegitti­mo sin dall’inizio); la nuova va­lutazione deve essere posta in essere dal medesimo organo che ha posto in essere il prov­vedimento originario; il relati­vo procedimento per la nuova valutazione può essere posto in essere d’ufficio o su richiesta di parte». Qui la bomba, se qual­cuno in Figc avesse orecchie per intendere e non ci fosse un indirizzo pro-Inter (escludiamo Abete) ci sarebbe lo spazio per agire prima che agisca la Juve (o chi abbia un’interesse, che è generale).


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