Calciomercato.com

  • Serie A, Giudice:| Agostini, niente Juve

    Serie A, Giudice:| Agostini, niente Juve

    Dopo la 36a giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo

    CALCIATORI SQUALIFICATI
    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA
     

    CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    AGOSTINI Alessandro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    BIAVA Giuseppe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    CARROZZIERI Moris (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

    FERNANDEZ Federico (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
    KONE Gkergki Panagiotis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    MURIEL FRUTO Luis Fernando (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
    PORTANOVA Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    SANTACROCE Fabiano (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    SPOLLI Nicolas Federico (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    ALLENATORI SQUALIFICATI
    Il Giudice Sportivo,

    ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 9,19 odierne) circa la condotta tenuta al 31° del primo tempo dall’allenatore Delio Rossi (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Adem Ljajic (Soc. Fiorentina);

    acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;

    osserva:

    le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, l’allenatore viola aveva provveduto alla sostituzione del calciatore n. 22 che, uscito dal terreno di giuoco, nell’accomodarsi in panchina, non accettando evidentemente tale decisione, gli rivolgeva un ironico e provocatorio applauso, presumibilmente accompagnato da parole altrettanto non gradite.

    Il Rossi si lanciava repentinamente sul proprio calciatore, afferrandolo con il braccio sinistro e colpendolo ripetutamente con il braccio destro al volto, fintantoché alcuni collaboratori riuscivano, sia pure a fatica, ad allontanarlo dallo Ljajic.
    Il tecnico riprendeva quindi a svolgere la sua funzione e la gara proseguiva regolarmente senza alcun intervento da parte dell’Arbitro che, su richiesta di questo ufficio, dichiarava (e-mail ricevuta alle ore 11,52 odierne) di “non aver visto quanto accaduto”.
    Le immagini televisive, puntualmente e dettagliatamente confermate da quanto relazionato dai collaboratori della Procura federale, evidenziano quindi una condotta inconsulta, tanto violenta quanto imprevedibile, la cui gravità non può essere attenuata dalla tensione emotiva generata da una delicata fase agonistica.

    P.Q.M.

    delibera di infliggere all’allenatore Delio Rossi (Soc. Fiorentina) la sanzione della squalifica per tre mesi.

    AMMENDE A SOCIETA'
    Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della propria squadra grida e cori costituenti espressione di discriminazione etnica; per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, indirizzato cori insultanti nei confronti delle forze dell'ordine; entità della sanzione attenuata ex 13 comma 1 lettere a) e b), per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

     


    Altre Notizie