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  • Serie B:| Giudice Sportivo

    Serie B:| Giudice Sportivo

     

    CALCIATORI
    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

    GORZEGNO Marco (Empoli): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente locuzione ingiuriosa.

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA

    CHECCUCCI Francesco (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
    FALCONIERI Vito (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
    LUONI Francesco (Albinoleffe): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    TONELLI Lorenzo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
    BORGHESE Martino (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    D'ALESSANDRO Matteo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    DJURIC Milan (Crotone): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
    MOLINARI Morris (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    PADELLA Emanuele (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

    AMMENDE A SOCIETA'
    Ammenda di € 8.000,00 con diffida : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, eseguito reiterati cori di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) e b), e co. 2,  CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, esploso alcuni petardi nel proprio settore tanto da provocare breve interruzione della gara; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, esploso due petardi nel proprio settore; inoltre, consentito l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di alcune persone non autorizzate; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) e b), e co. 2,  CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 750,00 : alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

    Ammenda di € 750,00 : alla Soc. VICENZA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.


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