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  • Sta per partire il 'mercato dei prestiti': segreti e clausole della formula contrattuale che ormai, in Italia, va per la maggiore

    Sta per partire il 'mercato dei prestiti': segreti e clausole della formula contrattuale che ormai, in Italia, va per la maggiore

    E' ormai alle porte la sessione di calciomercato invernale. Calciomercato.com ha, quindi, posto alcune domande all'Avv. Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti agenti FIFA e osservatori di calcio (per maggiori info si rimanda al sito  www.footballworkshop.it), sugli aspetti tecnici relativi ai prestiti dei calciatori professionisti con la formula del diritto di riscatto.

    Una prima domanda è d'obbligo: quando inizia la sessione di mercato invernale e quanto finisce?
    "La sessione di mercato dei calciatori professionisti inizia ufficialmente venerdì 3 gennaio e termina venerdì 31 gennaio 2014 alle ore 19.00".

    Ci saranno molti prestiti?

    "Immagino di sì. E', infatti, quella di gennaio, una finestra di mercato un po' particolare dove si cerca di correre ai ripari o per recuperare terreno in classifica o per consolidare e mantenere le posizioni di vertice. Gli acquisti di nuovi calciatori durante un campionato in corsa potrebbero a volte risultare temerari. Ecco, allora, per non rischiare di cadere in un acquisto poco sicuro, che le società possono, con meno patemi d'animo, assicurarsi le prestazioni sportive di un calciatore professionista ricorrendo alla formula del prestito con eventuale diritto di riscatto".

    Che durata deve avere il prestito?

    "La cessione temporanea del contratto, ovvero il prestito, con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva".

    Il prestito con la formula del diritto di riscatto è sempre consentito?
    "No. La società cessionaria (cioè la società che "prende" il calciatore in prestito) può esercitare il diritto di opzione (cioè il diritto di riscatto) solo in presenza delle seguenti condizioni elencate dall'art. 103 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, vale a dire:

    a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; 

    c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.
    Da aggiungere che nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della 
    cessionaria". 

    E' vero che nei contratti di prestito  possono essere inserite clausole che prevedono un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria?
    "La risposta è affermativa. Possono essere inserite non solo clausole che prevedono un premio di valorizzazione a favore della società che prende in prestito il calaciaotore, ma anche un premio di rendimento a favore della società che cede in prestito il calciatore stesso, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste".


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