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    Tnas: come volevasi dimostrare, Conte condannato senza una prova

    Le sentenze non si commentano, dicono.  Ma le motivazioni sì.  E leggendo riga per riga quelle del Tribunale Nazionale di Arbitrato Sportivo (Tnas) sul caso Conte, si ha la prova provata che l'allenatore sia stato condannato senza lo straccio di un risconro certo e che la drastica riduzione della squalifica a soli 4 mesi, in scadenza il prossimo 9 dicembre, sia la foglia di fico dietro la quale nascondere il crollo totale dell'impianto accusatorio.

    Ancora una volta, viene dimostrato il meccanismo aberrante alla base di un sistema che non è da riformare, ma da rifondare: quello che ingiunge all'incolpato di provare la propria innocenza; quello che impedisce gli avvocati dell'incolpato di controinterrogare i pentiti; quello che considera credibili i pentiti, ma a corrente alternata; quello che stanga le società con la responsabilità oggettiva, anche se le società non hanno fatto nulla. E potremmo andare avanti ancora per molto.

    Conte è stato squalificato, sebbene non ci sia stato "il superamento di ogni ragionevole dubbio, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito...".

     

    Sostiene il Tnas nelle dodici pagine di motivazione: «Sotto il profilo probatorio per affermare la responsabilità di un incolpato di una violazione disciplinare sportiva non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito; siffatto standard probatorio è previsto, nell’ordinamento sportivo, in materia di violazione delle norme anti-doping, con previsione che appare ragionevolmente applicabile anche alle violazioni disciplinari».

    Capita l'antifona? Siccome non c'era un riscontro oggettivo che avallasse il coinvolgimento di Conte, ci si è salvati in calcio d'angolo citando lo standard probatorio dell'antidoping. Ma, in materia, non sono fondamentali analisi e controanalisi di laboratorio, cioè dati scientifici e non testimonianza di pentiti ritenute valide per un caso e inattendibili per un altro?

    Dove il tonfo dell'impianto accusatorio risulta più sordo, è sulla posizione di Mastronunzio. Secondo la stessa accusa, Mastronunzio era stato escluso dalle ultije gare stagionali del Siena perchè punito in quanto si era rifiutato di partecipare alla combine di Albinoleffe-Siena. Tesi smontata dallo stesso giocatore, dai certificati medici e dai comunicati stampa che ne documentavano  l’infortunio. Tant'è vero che lo stesso Tnas ne prende atto, demolendo il pilastro del verdetto emesso dalla Corte Federale. 

     


    Quanto a Stellini, l'ex collaboratore di Conte riafferma la totale estraneità del tecnico, ma, siccome lavorava nel suo staff, ecco che scatta il meccanismo perverso del "non poteva non sapere".   

    A pagina 11 si legge: «Come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest’ultimo avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 8 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 8 marzo 2012». Conte, interrogato dalla procura federale avrebbe ammesso di aver parlato con Stellini l’8 marzo 2012 e di aver saputo da Stellini medesimo della combine. Ergo, ammesso e non concesso che non lo sapesse dal 2011, Conte ha omesso omesso di denunciare Stelini dall’8 marzo 2012. 

    Peccato che nel verbale dell'interrogatorio di Conte, non ci sia traccia di questa ammissione. Dichiara testualmente l'ex allenatore del Siena:  “Non mi accorsi di nulla in particolare in occasione di Siena-Albinoleffe dell’8 gennaio 2011, in quanto essendo molto arrabbiato per il gol subito nei minuti finali andai via velocemente.  Stellini solo recentemente, a seguito delle notizie stampa che lo indicavano come coinvolto in presunti accordi presi dal Carobbio per la partita di ritorno, mi ha riferito che, al termine della gara in oggetto, vi era stata una rissa fra i calciatori delle due squadre alla quale il medesimo aveva partecipato e, pertanto, essendo preoccupato che potessero accadere incidenti nella gara di ritorno sollecitò Carobbio, quale ex dell’Albinoleffe, a parlare con i suoi ex compagni per cercare di stemperare gli animi. Lo scrupolo di Stellini derivava dal fatto di essere rimasto coinvolto in prima persona nella rissa e pertanto si sentiva ancora più responsabile”. Qualcuno trova in queste righe una parola che dimostri come Stellini avesse informato Conte della combine? No. 

    Il presidente della Juve, Andrea Agnelli, commentando a suo tempo il verdetto del Tnas che riduceva da 10 a 4 mesi la squalifica di Conte, disse: "Ora più che mai la riforma della giustizia sportiva è ineludibile". Giusto. 

    In fondo, sono soltanto anni che se ne parla e non se ne fa nulla. E, a forza di parlarne e basta, il sistema partorisce il caso Conte, squalificato senza una prova a suo carico ed esposto per mesi alla gogna mediatica di illazioni, congetture, sputasentenze un tanto al chilo che forse non avevano mai letto manco una riga di tutto il procedimento. Proibito dimenticare le parole di Conte, pronunciate in piena bufera: "Non auguro a nessuno di passare ciò che sto passando io". Abbiamo capito perchè.

     

    Xavier Jacobelli

    Direttore Editoriale www.calciomercato.com.

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