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  • UFFICIALE: Cagliari-Roma 0-3 a tavolino

    UFFICIALE: Cagliari-Roma 0-3 a tavolino

    Ora è ufficiale: la sfida Roma-Cagliari, non disputata domenica per motivi di ordine pubblico, è stata data vinta a tavolino alla Roma con il punteggio di 3-0. Questo il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.

    1) SERIE A TIM

    Gare del 22-23 settembre 2012 - Quarta giornata andata

    In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,

    con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di

    gara:

    Gara Soc. CAGLIARI - Soc. ROMA

    Il Giudice Sportivo,

    letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società

    interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo

    Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la

    sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre

    2012;

    rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con

    provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di

    pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con

    conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio

    e l’obbligo di annullare quelli venduti;

    considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data

    sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a

    tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla

    partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole

    sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello

    svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive

    inconsulte ed irrazionali”;

    ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese

    violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle

    disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che

    tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare

    effettuazione della gara;

    preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS;

    visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,

    delibera

    di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre),

    disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di

    competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.

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