Calciomercato.com

  • Vicenza, plusvalenze senza rischi: la FIGC assolve tutti nel silenzio generale e i club falliscono - parte 2

    Vicenza, plusvalenze senza rischi: la FIGC assolve tutti nel silenzio generale e i club falliscono - parte 2

    • Pippo Russo
    Il fallimento del Vicenza che conseguenze avrà? Vi abbiamo mostrato (QUI LA PRIMA PARTE DELL'INCHIESTA) le plusvalenze sospette che hanno gonfiato i bilanci, ma cosa rischierebbero i club che venissero colti a iscrivere in bilancio plusvalenze sospette? A livello sportivo meno di zero.


    Il Tribunale federale respinge una prima volta, la Corte d'Appello dà ragione alla Procura – Con l'udienza del 2 dicembre i timori della Procura Federale si rivelano fondati. Come riferisce il Comunicato Ufficiale n. 37/TFN-Sezione Disciplinare, pubblicato il 6 dicembre 2016 (LEGGI QUI), il Tribunale Federale Nazionale non rimane soddisfatto dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Che anziché “l'ultimo atto di conclusione delle indagini” produce una memoria in cui si discetta sul concetto medesimo per contestarne la sostanza. Quel documento non viene ritenuto idoneo dal Tribunale Federale Nazionale. Che in conseguenza di ciò sostiene l'inosservanza dei “termini perentori”  da parte della Procura e dichiara “irricevibili” i deferimenti. Conseguenza immediata: tutti gli “incolpati” vengono prosciolti senza nemmeno passare dal giudizio. Come se fosse una prescrizione.
    Che la Procura presenti ricorso è una prassi, ma in questo caso è addirittura doveroso. E infatti lo fa, rivolgendo istanza presso la Corte Federale d'Appello (CFA). Che a sezioni riunite prende in esame il reclamo nella seduta del 22 gennaio 2017, i cui contenuti vengono riportati dal Comunicato Ufficiale 125/CFA pubblicato il 20 aprile 2017 (QUI IL COMUNICATO). Il giudizio che la CFA deve dare verte essenzialmente sulla questione della perentorietà del termine per la presentazione dell'avviso di conclusione indagini, o di questo mitico “ultimo atto di conclusione delle indagini” che dir si vooglia. Il testo del provvedimento emesso dalla CFA è estremamente tecnico, di non agevole lettura. Invece è molto chiaro il giudizio che la Corte dà del ricorso: che viene accolto. La CFA manda a dire al Tribunale Federale che ha sballato l'interpretazione a proposito dei termini entro i quali la Procura doveva e poteva comunicare agli indagati la conclusione dell'indagine e notificare i deferimenti. Dunque la controversia viene rimandata al Tribunale Federale. Che stavolta dovrà giudicarla nel merito, e stabilire dunque se davvero i dirigenti e i club incolpati abbiano iscritto in bilancio delle plusvalenze gonfiate da compravendita di diritti pluriennali sulle prestazioni di calciatori.
     
    La strana urgenza di Tavecchio – A questo punto la cronologia registra un passaggio che avviene al di fuori del percorso giurisdizionale, ma che avrà l'effetto di determinarne gli esiti. Tale passaggio avviene il 21 aprile del 2017, cioè esattamente un giorno dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale con cui si rende noto l'accoglimento del ricorso della Procura Federale da parte della CFA. Si tratta del Comunicato Ufficiale n. 147/A, la cui intestazione recita: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva (QUI IL COMUNICATO). Di cosa si tratta? È un atto deciso e firmato dal presidente federale in persona, Carlo Tavecchio. Che nell'assumerlo si avvale di una facoltà a lui concessa dall'articolo 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva. Si tratta dell'articolo il cui titolo recita “Reclami di parte e ricorsi agli organi federali”. Il comma 11 stabilisce che “(i)I Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi della giustizia sportiva e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti”. Tradotto in termini più semplici: nel caso in cui il protrarsi dei procedimenti di giustizia sportiva rischi di mettere in crisi l'organizzazione delle competizioni, il presidente federale può assumere provvedimenti d'urgenza che comprimano i tempi dei procedimenti stessi. In pratica, si tratta della via calcistica al processo breve, per evitare che penalizzazioni o retrocessioni a tavolino giungano troppo a ridosso dell'avvio dei tornei. Tavecchio usa questa facoltà per tagliare drasticamente i termini dei procedimenti relativi agli illeciti che ricadono entro gli articolo 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Ossia: divieto di scommesse e obbligo di denuncia (articolo 6), illecito sportivo e obbligo di denunzia (articolo 7), e violazioni in materia gestionale ed economica (articolo 8). Rispetto a queste violazioni, la Circolare 147/A stabilisce la seguente abbreviazione di termini: per i procedimenti di prima istanza presso il Tribunale Federale, il termine per comparire viene ridotto da 20 a 10 giorni dall'avviso di ricezione della convocazione; per quanto riguarda i ricorsi alla Corte Federale, il termine viene ridotto da 7 a 2 giorni.

    Ma cosa spinge il presidente federale a assumere una così drastica misura abbrevia-procedimenti? Secondo un autorevole parere che abbiamo raccolto da una persona che preferisce mantenere l'anonimato, a determinare la decisione sarebbero stati alcuni procedimenti di giustizia sportiva relativi al calcio dilettantistico. Procedimenti la cui durata avrebbe rischiato di trascinarsi pericolosamente in prossimità dell'inizio dei campionati. La fretta di Tavecchio era dovuta a qquesto? Chissà. Si può soltanto speculare su quali siano state le motivazioni che hanno portato a prendere quel provvedimento. C'è invece assoluta certezza su quali ne siano state le conseguenze.
     
    Come si ammazza un procedimento – A questo punto si può tornare alla cronologia del procedimento sulle plusvalenze gonfiate, che però prima di riapprodare presso il Tribunale Federale registra un ulteriore passaggio. Si tratta del tentativo effettuato da Igor Campedelli, Diego Penocchio, Luca Mancini e Brescia Calcio SPA, che con richieste separate si rivolgono al Collegio di Garanzia del Coni. Contestano l'esito prodotto dalla decisione della CFA che li rimanda a giudizio davanti al Tribunale Federale. E il Collegio di Garanzia del Coni, con la Decisione n. 50 datata 12 giugno 2017, respinge tutti i ricorsi e dice ai quattro soggetti che vadano serenamente a farsi giudicare dal Tribunale Federale (QUI L'ESITO DEI RICORSI). Quella decisione giunge tre giorni dopo la seduta del Tribunale Federale, che deve decidere nel merito.
    La seduta in questione si tiene il 9 giugno, e a renderne noto l'esito nei dettagli è il Comunicato n. 93/TFN – Sezione disciplinare del 13 giugno 2017 (QUI LA DECISIONE). La sezione disciplinare del Tribunale Federale, presieduta da Cesare Mastrocola, affonda le tesi della Procura con parole d'inusitata violenza. Le rimprovera di non avere fornito elementi utili a dare una valutazione corretta dei calciatori scambiati, a partire dalla quale stabilire dove sia stato compiuto l'abuso; e di non avere fornito “un criterio valido e incontestabile, su cui si fondano le regole commerciali e di mercato”. Questi concetti vengono resi persino ridondanti in poche righe. E infine si fa riferimento al fatto che i bilanci dei club, che registrano traccia di queste operazioni di scambio, siano sottoposti al vaglio dei revisori dei conti e della Covisoc. E dunque, sulla scorta di queste considerazioni, il Tribunale Federale proscioglie anche nel merito gli incolpati.

    Che dire, rispetto a tali argomenti? Lasciando da parte ogni considerazione sul fatto che alla Procura Federale spettasse fissare un criterio oggettivo per la valutazione dei calciatori, rischia di essere tragicomico il riferimento ai revisori e soprattutto alla Covisoc. Quest'ultima, proprio sul Caso Parma, ha registrato una disfatta. E continuerà a registrarla sul Caso Vicenza, e sul Caso Modena, e sul Caso Arezzo. Lo farà con tutti i casi che verranno. Questo sì che mi pare un criterio oggettivo: l'assoluta inadeguatezza della commissione che dovrebbe controllare la gestione delle società di calcio.

    Rimane da dare conto dell'ultimo passaggio del procedimento. La Procura Federale fa ancora una volta ricorso presso la Corte Federale d'Appello. Che riprende in esame il dossier nella riunione del 11 luglio 2017, di cui dà conto il Comunicato Ufficiale n. 035/CFA pubblicata in data 1 settembre 2017 (QUI IL COMUNICATO FINALE). E decide di dichiarare inammissibile il ricorso della Procura, perché il “combinato disposto degli artt. 38 e 33 C.G.S. nonché della delibera del Presidente Federale 21 aprile 2017 (in Com. Uff. n.147/A), [fa sì che] l’eccepita tardività del ricorso della Procura coglie nel segno e deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di intervenuta decadenza del potere di compiere l’atto”. Tradotto significa che il ricorso è stato presentato oltre i nuovi termini disposti per la presentazione dell'appello e sanciti dalla delibera emessa nemmeno tre mesi prima da Tavecchio.

    Una delibera che mirava a salvaguardare l'integrità dei campionati, ma che in questo caso fa materializzare un eccesso di zelo. Perché, come rilevato in precedenza, erano in ballo soltanto sanzioni pecuniarie e inibizioni a carico di dirigenti. Niente retrocessioni, né penalizzazioni, né squalifiche di tecnici e calciatori. Ma poiché la delibera riguarda le fattispecie che rientrano nell'articolo 8 del Codice di Giustizia Sportiva, ecco che arriva il colpo di spugna.

    Il nostro consulente in materia di diritto sportivo ci raccomanda due precisazioni. La prima: probabile che si debba comunque parlare di una certa negligenza della Procura Federale, che sapendo della ristrettezza di termini temporali per la presentazione dell'eventuale appello avrebbe dovuto cautelarsi e predisporre anticipatamente il ricorso alla CFA. La seconda: gli effetti della Comunicazione Ufficiale n. 147/A, con l'abbreviazione dei termini di cui s'è detto, dovrebbero essere limitati alla stagione 2016-17, e dunque essere ritenuti soltanto frutto di provvedimenti d'urgenza. Osservazioni corrette e condivisibili. Che però non dissipano un sospetto e un dato di fatto. Il sospetto è che non vi sia stata una grande volontà di portare avanti un procedimento così rischioso per l'immagine (se ancora così la si può chiamare) del calcio italiano. La certezza è che l'intervento d'urgenza di Tavecchio (“mai più Casi Parma”) abbia tagliato le gambe alla Procura Federale. Non lo dico io. Lo dicono i giudici della Corte Federale d'Appello. Dovranno essere altri inquirenti e altri fori giurisdizionali, diversi da quelli calcistici, a occuparsi del dossier plusvalenze nel modo più appropriato.

    (continua...)

    @pippoevai
     

    Altre Notizie