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  • Calciomercato: società e agenti, quali sono le regole?

    Calciomercato: società e agenti, quali sono le regole?

    Calciomercato.com ha posto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e agenti dei calciatori (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande sui rapporti tra agenti dei calciatori e società di calcio nelle sessioni di mercato.

    Dal 1° luglio al 2 settembre intensi e continui saranno i contatti tra agenti e società di calcio. Come devono essere regolati questi rapporti?

    Diverse sono le norme che disciplinano i suddetti rapporti. In particolare, sono ravvisabili diritti e doveri in capo alle società di calcio nell’art. 22 del Regolamento Agenti dei calciatori. L’interlocutore principale di una società di calcio che voglia concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore è proprio l’Agente. La società deve trattare unicamente con il “procuratore”se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti o di altra Federazione nazionale. E’ importante che la società verifichi l’esistenza dell’incarico affidato all’agente da parte del calciatore!

    E se il calciatore è senza agente?

    In tale rara ipotesi, la società deve avere rapporti direttamente con il calciatore o con altri eventuali soggetti legittimati a rappresentare gli interessi del calciatore. Tali soggetti possono essere: un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, un genitore, un fratello o il coniuge. Da rimarcare che, se la società non si avvale dell’opera di un agente, di tale circostanza occorre fare esplicitamente menzione nel contratto.

    Ma una società può liberamente contattare i calciatori sotto contratto con altre società?

    Nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto è possibile. Prima è fatto divieto alle società contattare il calciatore o l’agente dello stesso! E’ altresì vietato alle società del settore professionistico detenere interessi o esercitare un’influenza sulle attività di un agente o di una società di agenti.

    Le società che violano le disposizioni del regolamento agenti che cosa rischiano?

    Va valutata la gravità dei fatti e occorre tenere conto di eventuali recidive. Le sanzioni – che possono essere irrogate congiuntamente – possono essere le seguenti: censura o deplorazione; sanzione pecuniaria di almeno 5 mila euro; divieto di trasferimenti; penalizzazioni di punti in classifica; retrocessione ad una categoria inferiore. Economicamente pesante risulta essere la sanzione inflitta alla società che effettui un’operazione in presenza di una situazione di incompatibilità o di divieto, essendo sanzionata in misura pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto dal calciatore.

    E gli agenti che cosa rischiano se contravvengono ai propri doveri?

    Le sanzioni più severe sono la sospensione della Licenza, la revoca della stessa e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

    Gli agenti sospesi rischiano di perdere i propri assistiti?

    La risposta è affermativa, in quanto i calciatori rappresentati dall’Agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere ad nutum (cioè, se vogliono recedere) dal loro rapporto contrattuale con l’agente.

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