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  • Chomakov, clausola compromissoria non violata

    Chomakov, clausola compromissoria non violata

    Non c’è violazione della clausola compromissoria se si pignorano i crediti di un Club presso la Lega competente. E’ stato, quindi, accolto dalla Corte di Giustizia Federale il reclamo proposto dal calciatore Krassimir Chomakov, ex nazionale bulgaro, ex Lecce, Ravenna, oltre 150 gare nei nostri campionati, assistito dall’avv. Mattia Grassani, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Presidente Franchini), con la quale era stata inflitta al centrocampista la squalifica per 6 mesi, causa presunta violazione della clausola compromissoria.

    La II Sezione della Corte di Giustizia Federale, presieduta dal Prof. Avv. Piero Sandulli, nella riunione di ieri, ha ribaltato la pronuncia che l’organo di primo grado aveva assunto a seguito di deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore, per avere intrapreso, ai danni dell’U.S. Cremonese S.p.a., avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, azione finalizzata a dare esecuzione ad un lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale c/o L.I.C.P..

    Secondo il giudizio della Commissione Disciplinare Nazionale, prima di intraprendere ogni iniziativa volta ad ottenere quanto il lodo arbitrale gli riconosceva, Chomakov avrebbe dovuto “notificare la predetta iniziativa alla propria Lega d’appartenenza” e comunque chiedere l’autorizzazione al Consiglio Federale per avere la deroga alla clausola compromissoria.

    L’organo di ultima istanza, pertanto, ha annullato la squalifica, riconoscendo la piena legittimità dell’iniziativa volta ad ottenere quanto l’organo arbitrale aveva riconosciuto all’atleta.

    Rimangono, invece, in capo al direttore sportivo della Cremonese 4 mesi di squalifica ed al Club 3.000,00 Euro di ammenda per non avere dato compiuta esecuzione al lodo per cui Chomakov si era dovuto rivolgere al Tribunale ordinario.

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