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  • Cori razzisti: inasprite le sanzioni per i comportamenti discriminatori

    Cori razzisti: inasprite le sanzioni per i comportamenti discriminatori

    Calciomercato.com ha posto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori di calcio e agenti dei calciatori (per iscrizioni www.footballworkshop.it) alcune domande sulle norme in materia di responsabilità per comportamenti discriminatori nel calcio italiano.

    Cataliotti che cosa prevedono le norme del codice di giustizia sportiva in materia di responsabilità per comportamenti discriminatori?

    E’ doveroso premettere che, in materia, è stato recentemente adeguato l’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva alla nuova normativa della UEFA in materia di discriminazione razziale con un inasprimento delle sanzioni da infliggere a chi venga ritenuto responsabile per comportamenti discriminatori.

    Quando è ravvisabile un comportamento discriminatorio?

    Ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva, è configurabile come comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

    Che cosa rischia il calciatore responsabile del suddetto comportamento?

    In base al nuovo testo dell’art. 11, il calciatore è punito con la squalifica per almeno 10 giornate (nel testo previgente le giornate erano 5!) o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con altre sanzioni di natura pecuniaria per il settore professionistico.

    E le società che cosa rischiano?

    Premesso che le società sono, in linea generale, responsabili per i comportamenti discriminatori dei propri “tifosi” (es. esibizione allo stadio di scritte recanti espressioni di discriminazione), la nuova norma distingue le conseguenze sanzionatorie tra prima violazione (e la sanzione sarà quella dell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori) e tra seconda violazione (oltre all’ammenda di almeno 50 mila euro per le società professionistiche e 10 mila per quelle dilettantistiche, si applicherà la sanzione minima dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse).

    In caso di violazioni successive alla seconda, si applicheranno, congiuntamente o disgiuntamente, la sanzione della perdita della gara e quelle indicate dall’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva tra le quali le più “pesanti” risultano essere l’esclusione dal campionato di competenza e la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

    E i dirigenti e i tesserati delle società che cosa rischiano?

    Anche in questo caso va registrato un inasprimento della sanzione che prevede l’inibizione o la squalifica non inferiore non più a due, ma a quattro mesi, mentre è rimasta invariata la sanzione dell’ammenda da 15 mila a 30 mila euro.

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