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Da Higuain a Kalinic: ecco come funziona la clausola rescissoria

Da Higuain a Kalinic: ecco come funziona la clausola rescissoria

  • Guido Del Re e Francesco Casarola

Le società sportive, dalla ormai arcinota sentenza Bosman, stanno gradualmente perdendo potere contrattuale in sede negoziale. Difatti non basta la sottoscrizione di un contratto di prestazioni sportive per garantirsi le prestazioni di un proprio calciatore fino alla scadenza del contratto. La possibilità di perderlo a “parametro zero”, l’incombenza del seppur poco utilizzato art. 17 Regolamento Status FIFA e l’avvento del “mercato cinese”, hanno spinto le società di calcio italiane, per rendere ancor più stabile il rapporto contrattuale con i propri tesserati, ad utilizzare uno strumento poco utilizzato nel nostro campionato, quale la clausola rescissoria (se ne è parlato ad esempio per Higuain e per Kalinic).

Con tale clausola le società, oltre a predeterminare un prezzo di vendita, riacquisiscono parte del potere negoziale disperso, potendo permettersi di sottoscrivere un contratto di prestazioni sportive, ad ingaggio ridotto rispetto alle richieste economiche del calciatore, con la “promessa” di vendita futura ad un costo concordato mediante l’attivazione, appunto, della clausola rescissoria. Tale previsione contrattuale consente, in deroga al principio di stabilità contrattuale di cui agli artt. 13-17 Regolamento Status FIFA, la possibilità di acquistare un calciatore, dietro il pagamento di una somma predeterminata. La possibilità di inserire o meno tale clausola non è disciplinata né tanto meno prevista dalla normativa e dai moduli federali (contratti). Pertanto, qualora le parti volessero avvalersi di tale istituto, dovranno prevederla in un apposito allegato che, ai fini della validità dello stesso, andrà obbligatoriamente depositato unitamente al contratto di lavoro sottoscritto tra il club ed il giocatore.

La difficoltà dell’inquadramento giuridico di tale clausola risiede nel fatto che non trova riscontro alcuno all’interno dell’ordinamento civile italiano. Forme assimilabili a tale clausola possono individuarsi nella clausola penale, consistente in una somma predeterminata ed introdotta tra le parti da attivare in caso di inadempimento contrattuale di una di esse, o nel recesso unilaterale, ovvero dalla clausola che prevede la facoltà di recedere dal contratto per uno dei due contraenti, corrispondendo semplicemente all'altra parte una somma di denaro quale corrispettivo a fronte del recesso, la cosiddetta multa penitenziale. Difficoltà che rileva anche da un punto di vista pratico in quanto, tecnicamente, il corrispettivo per il recesso dovrebbe essere pagato dal calciatore, in quanto contraente e legittimato all’azionamento della clausola, ma in realtà viene effettuato dal club “acquirente” con annesse criticità dal punto di vista fiscale. 


Avv. Guido Del Re e dott. Francesco Casarola
Studio Legale Del Re

(con sede a Roma e Milano)
 

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