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  • Dossier illegali, Gup| 'Tronchetti Provera non è attendibile'

    Dossier illegali, Gup| 'Tronchetti Provera non è attendibile'

    «L'attendibilità» delle dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera nel corso dell'udienza preliminare sulla vicenda Dossier Illegali «è risultata gravemente inficiata» da «nette smentite alla sua ricostruzione degli avvenimenti» e «non pare bisogni indugiare oltre nell'evidenziare la inaffidabilità» delle dichiarazioni di Tronchetti. Lo scrive il gup di Milano, Mariolina Panasiti nelle motivazioni dell'ordinanza con cui nelle scorse settimane ha cancellato l'accusa di appropriazione indebita ai danni di Telecom e Pirelli, contestata ad alcuni degli imputati. Il presidente di Pirelli, e all'epoca dei fatti anche di Telecom, era stato sentito nel corso dell'udienza preliminare, chiamato in causa dall'investigatore privato Emanuele Cipriani che aveva spiegato che l'opera di «dossieraggio» rispondeva agli interessi delle aziende. Il gup Panasiti, nelle motivazioni dei patteggiamenti depositate il 14 giungo scorso, aveva scritto che i dossier rispondevano «a specifici interessi» di Telecom e Pirelli e di Tronchetti Provera. L'attendibilità delle dichiarazioni da lui rese davanti ai magistrati, scrive il gup nelle oltre 300 pagine di motivazioni depositate oggi, è inficiata «dalle contrarie indicazioni rese dagli altri testimoni», da «una valutazione logica degli avvenimenti che conduce a ritenere che le operazioni sopra descritte non potevano essere frutto di una attività autoreferenziale del Tavaroli (Giuliano, ex capo delle security di Telecom e Pirelli, ndr) bensì di un pieno e soddisfatto interesse aziendale e di esso Tronchetti Provera in particolare».

    L'INATTENDIBILITÀ - Inattendibili, inoltre, per la «documentazione rinvenuta», ma anche per «alcune affermazioni pervenute dal predetto in udienza, che icasticamente descrivono quello che è stato durante tutte le indagini l'atteggiamento processuale del Presidente delle due società, sintetizzabile in una radicale negatoria anche degli aspetti più evidenti della vicenda, che assai difficilmente poteva non conoscere, proprio perchè verificatisi in entrambe le aziende da lui dirette». Il giudice cita «episodi avvenuti in udienza, assai sintomatici dell' atteggiamento teste descritto» e in particolare, quando Tronchetti «rispondeva» al legale di Cipriani, l'avvocato Vinicio Nardo, «che egli ricordava solo il nome della prima moglie del fratello, non anche della seconda». Il giudice ritiene «del tutto superflua ogni riepilogazione delle dichiarazioni di costui, improntate ad una assoluta, totale, ostinata negazione di tutto ciò che gli veniva richiesto», come «l'episodio della amnesia sul cognome della cognata».

    LEGALE PIRELLI: TESI GUP ERRONEA -  «L'ampio apparato motivazionale delle sentenze depositate dal Gup Mariolina Panasiti suscita più di una perplessità. Tale valutazione, maturata dopo un'analisi attenta della prima motivazione, trova oggi ulteriore conferma alla luce dell'impostazione che sembrerebbe ispirare anche la motivazione resa pubblica oggi e che analizzeremo nei prossimi giorni con attenzione. Da subito, però, appare chiaro, come emerge in particolare dalla lettura della prima sentenza, che del medesimo materiale probatorio viene offerta dal Gup una lettura totalmente contrastante con quella della Procura della Repubblica» commenta il legale di Pirelli. «La diversa lettura e le difformi conclusioni sembrano tuttavia fondarsi su alcuni "dati", che non trovano riscontro nelle carte processuali ovvero che in esse trovano smentita, sicchè la tesi della sentenza appare erronea. In particolare, stupisce quanto sta emergendo ora e che purtroppo ci è dato apprendere solo tramite notizie di agenzia pregiudicando così la possibilità di più compiute valutazioni. La tesi del Gup sembrerebbe fondata non su dati e fatti certi, ma sorprendentemente, solo sulla 'logicà e su dichiarazioni di testimoni nella gran parte imputati e portatori di interessi contrastanti. Si appella inoltre, quasi per giustificare la fragilità dell'impianto della sentenza, al diritto di non motivare la presunta inattendibilità del dottor Tronchetti».

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