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  • Frosinone-Atalanta: le decisioni del Giudice Sportivo

    Frosinone-Atalanta: le decisioni del Giudice Sportivo

    Gara soc. FROSINONE – soc. ATALANTA

    Il Giudice Sportivo,

    ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.19 del 25 gennaio 2016) in merito al 

    comportamento tenuto al 27° minuto del secondo tempo dal calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore Jasmin Kurtic  

    (Soc. Atalanta);

    acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
    osserva:

    le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore frusinate, nel corso di un vivace contrasto di giuoco “ 

    spalla contro spalla”, con l’evidente intento di ostacolare l’avanzare del calciatore bergamasco protendeva verso il basso il braccio destro, 

    avvinghiando l’addome dell’antagonista. La sua mano si posizionava sulla zona pubica del calcatore atalantino, che sia accasciava dolorante al 

    suolo, mentre l’azione proseguiva con il pallone in possesso di altro calciatore nero-azzurro, senza alcun intervento da parte dell’Arbitro.

    Su richiesta di questo ufficio, il Direttore di gara dichiarava (mail delle ore 14.21 del 25 gennaio 2016): “A seguito della vostra richiesta 

    telefonica dichiaro quanto segue:
    al 27° circa del secondo tempo c'è stato un contrasto di gioco tra i calciatori Soddimo e Kurtic. L'azione è velocemente proseguita nella metà 

    campo del Frosinone ed io ho seguito lo sviluppo del gioco in quanto un calciatore dell'Atalanta si è impossessato del pallone. Non ho potuto 

    pertanto controllare i due calciatori precedentemente indicati in quanto lontani dal mio campo visivo”.

    Ritiene questo Giudice che le immagini televisive disponibili, in mancanza di una essenziale “ripresa frontale”, non consentono di esprime un 

    sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio,  sull’intenzionalità e sull’intensità della compressione esercitata sul “basso 

    ventre” del calciatore atalantino, non potendosi escludere che gli effetti dolorosi siano stati la conseguenza di un gesto compiuto per 

    finalità agonistiche, non connotato da quella intenzionalità lesiva che costituisce l’essenza della “condotta violenta”.  

    E in dubio pro reo.

    P.Q.M.

    delibera di non dottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore 

    Danilo Soddimo (Soc. Frosinone).

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