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  • Corte Federale: confermati 3 turni a De Rossi e Juan Jesus, sconto per B. Valero, ma Della Valle tuona: 'E' una sconfitta'

    Corte Federale: confermati 3 turni a De Rossi e Juan Jesus, sconto per B. Valero, ma Della Valle tuona: 'E' una sconfitta'

    19.51 - Attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, violachannel.tv il presidente del club Andrea Della Valle ha sottolineato con un comunicato tutto il risentimento per una decisione che appare completamente lontana dalla realta mostrata dalle immagini.

    Ecco il comunicato ufficiale: 

    "È una sconfitta per il calcio .Si è persa l' occasione per iniziare un percorso impostato sul dialogo costruttivo, nonostante le immagini fossero molto chiare. Soprattuto mi dispiace per il ragazzo, che non meritava questa sentenza"


    18.30 - La Corte di Giustizia Federale ha reso noto di aver respinto il ricorso presentato dalla Roma per De Rossi e dall'Inter per Juan Jesus, entrambi squalificati per tre giornate di campionato. Parzialmente accolto invece il reclamo della Fiorentina per la pena di 4 turni inflitta a Borja Valero (foto lastampa.it): il centrocampista ha ricevuto una giornata di sconto. Lo spagnolo salterà quindi le gare contro Juventus e Chievo, tornando a disposizione del tecnico dei toscani Vincenzo Montella per la gara del San Paolo contro il Napoli (ha già saltato una gara, quella di domenica scorsa contro la Lazio). Annullata anche la chiusura della curva Sud per i cori di discriminazione territoriale durante Milan-Roma, sentenza già sospesa dalla Corte Federale.



    Ecco il comunicato ufficiale della FIGC:

    CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 
    I
    a SEZIONE 
    L.N.P. – Serie A - Serie B 
     
    1.Ricorso A.S. ROMA 
    avverso le sanzioni: 
    - ammenda di € 50.000,00; 
    - obbligo di disputare una gara con il settore 
    denominato “Curva Sud” privo di spettatori 
    seguito gara Milan/Roma del 16.12.2013 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 
    94 del 17.12.2013) 
     
    ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la 
    sanzione inflitta. 


    2. Ricorso A.C.F. FIORENTINA 
    avverso la sanzione della squalifica per 4 giornata 
    effettiva di gara inflitta al calc. Valero Iglesias 
    Borja
    seguito gara Parma/Fiorentina del 24.2.2014 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 
    135 del 25.2.2014) 
     
    PARZIALMENTE ACCOLTO, e per 
    l’effetto, riduce la sanzione inflitta al 
    calciatore Valero Iglesias Borja a 3 giornate 
    effettive di gara 


    3. Ricorso TRAPANI CALCIO 
    avverso le sanzioni: 
    - obbligo di disputare una gara con il settore 
    denominato “Curva Nord” privo di 
    spettatori; 
    - ammenda di € 7.000,00, 
    inflitte seguito gara Trapani/Modena del 22.2.2014 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
    del 25.2.2014) 
     
    PARZIALMENTE ACCOLTO e, per 
    l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta 
    nella sola ammenda di € 10.000,00 con 
    diffida. 
     

    4. Ricorso BRESCIA CALCIO 
    avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate 
    effettive di gara inflitta al calc. Di Cesare Valerio 
    seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
    del 25.2.2014)

    RESPINTO 


    5. Ricorso BRESCIA CALCIO 
    avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate 
    effettive di gara inflitta al calc. Paci Massimo 
    seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
    del 25.2.2014) 
     
    PARZIALMENTE ACCOLTO e, per 
    l’effetto, riduce la sanzione inflitta al 
    calciatore Paci Massimo a 6 giornate 
    effettive di gara. 


    6. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 

    C.G.S. A.S. ROMA avverso la sanzione della 
    squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al 
    calc. De Rossi Daniele seguito gara Roma/ 
    Internazionale dell’1.3.2014, seguito riservata 
    segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, 
    comma 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo 
    presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – 
    Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014) 

    RESPINTO


    7. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 
    C.G.S. F.C. INTERNAZIONALE avverso la 
    sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di 
    gara inflitta al calc. Nunes Jesus Juan Guilherme 
    seguito gara Roma/Internazionale dell’1.3.2014, 
    seguito riservata segnalazione del Procuratore 
    Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S. (Delibera 
    del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale 
    Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 
    3.3.2014) 

    RESPINTO


    8. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 
    C.G.S. F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. avverso la 
    sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di 
    gara inflitta al sig. Mangia Devis seguito gara 
    Spezia/Ternana del 2.3.2014 (Delibera del Giudice 
    Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti 
    Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014) 

    La C.G.F., sentito l’Arbitro, RESPINGE 


    9. Ricorso A.S. ROMA 
    avverso la sanzione della ammenda di € 50.000,00 
    con diffida inflitta alla reclamante seguito gara 
    Bologna/Roma del 22.2.2014 (Delibera del 
    Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale 
    Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 
    25.2.2014)

    PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per 
    l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 
    30.000,00 con diffida.

     


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