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  • Giudice Sportivo: multe per Atalanta e Roma. Una giornata a Bonucci, Nandez e D'Aversa

    Giudice Sportivo: multe per Atalanta e Roma. Una giornata a Bonucci, Nandez e D'Aversa

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    Il Giudice Sportivo,

    vista la decisione della Corte Sportiva Appello Nazionale I Sezione n.138/2020 dell’11 febbraio 2020, con cui è stata riformata, e annullata con rinvio, la decisione di questo Giudice di cui al CU n. 161 del 28 gennaio  2020,  relativamente  alla  sanzione  dell’ammenda  di € 10.000,00 inflitta alla Soc. Napoli a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio dirigente, il quale posizionandosi dietro la propria panchina rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose;

    considerato che la C.S.A., I Sezione, nell’annullare la sanzione inflitta (in accoglimento al reclamo), ha rimesso gli atti a questo Giudice “ai fini dell’accertamento della responsabilità del sig. Alberto Vallefuoco che risultava autorizzato all’accesso nel recinto di giuoco ma che risulta aver proferito una frase quantomeno irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per come risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale;

    visto l’art. 73, comma 2, del nuovo CGS, il quale prevede i casi di annullamento con rinvio al Giudice Sportivo Nazionale, limitandoli all’insussistenza dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dichiarata dal medesimo Giudice Sportivo, nonché alla violazione delle norme sul contraddittorio, prevedendo invece che, ove la C.S.A. rileva che il Giudice Sportivo non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, la stessa riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito.

    Ritenuto, pertanto, che il caso di specie non rientra nelle ipotesi di annullamento con rinvio e che ogni ulteriore valutazione di merito circa l’infrazione contestata, aggiuntiva rispetto a quanto già riportato nella decisione C.S.A. n. 138/2020 cit., spetti integralmente all’Organo di appello, ai sensi della normativa citata

    P.Q.M.

    Rimette gli atti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale.
    Dispone la comunicazione alle parti interessate.


    Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.


    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    AYE Florian (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    BADELJ Milan (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    DENSWIL Stefano (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    MURRU Nicola (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    SCHOUTEN Jerdy (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


    BONUCCI Leonardo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

    PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).


    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    D'AVERSA Roberto (Parma): già diffidato (Quinta sanzione).

     

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