Calciomercato.com

  • Giudice Sportivo: un turno per Icardi, tre a Lucarelli

    Giudice Sportivo: un turno per Icardi, tre a Lucarelli

    Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni dopo a 28esima giornata del campionato di Serie A. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Pietro Paolo Marino e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    1) SOCIETA'

    Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Cesena, Genoa, Lazio, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

    considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 

    delibera

    di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

    Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    2) CALCIATORI

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

    LUCARELLI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Dodicesima sanzione); già diffidato (una giornata); per avere, al 36° del primo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro delle espressioni ingiuriose (due giornate).


    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    ANDELKOVIC Sinisa (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
    GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.


    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    BENASSI Marco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    BERTOLACCI Andrea (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
    CEPPITELLI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    DENIS German Gustavo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    ILICIC Josip (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    INLER Gokhan (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    DANILO (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
    VIDIC Nemanja (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


    3) ALLENATORI

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA

    BENITEZ Rafael (Napoli): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
    VALERO Verchili Vicente Javier (Napoli): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale assumendo un atteggiamento irriguardoso nei confronti del Quarto Ufficiale.


    4) DIRIGENTI

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA

    BIGON Riccardo (Napoli): per avere, al termine della gara, all'uscita dal recinto di giuoco, contestato l'operato arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara.


    INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MARZO 2015

    GIULINI Tommaso (Cagliari): per essere entrato, senza autorizzazione, al termine della gara, nel recinto di giuoco e per avere contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo reiteratamente espressioni ingiuriose al Direttore di gara; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.
     

    Altre Notizie