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  • Giudice Sportivo: una sola giornata per Immobile, salta soltanto l'Atalanta
Giudice Sportivo: una sola giornata per Immobile, salta soltanto l'Atalanta

Giudice Sportivo: una sola giornata per Immobile, salta soltanto l'Atalanta

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

IMMOBILE Ciro (Lazio): al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore torinista;

a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell’infrazione che causava la consequenziale sanzione disciplinare;

rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva”, solo in caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo;

ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. Lazio ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS;

rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario; ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara); dispone l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell’ammenda di € 10.000,00.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE ROON Marten Elco (Atalanta):
per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETA'

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano ad abbandonare il recinto di giuoco, lanciato in direzione dei medesimi, senza colpirli, alcuni oggetti (monete e un piccolo pezzo di cemento); per avere inoltre lanciato, al 47° del secondo tempo, un bengala nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.


Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere ripetutamente lanciato nel recinto di giuoco oggetti di diverso tipo durante il corso della gara e al termine della medesima; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per non aver impedito l'ingresso di persone non autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi che, con riguardo particolare ad una persona, assumevano anche un atteggiamento offensivo nei confronti del VAR e dell'AVAR.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCALABRELLI Cristiano (Spal 2013): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressioni polemiche e irriguardose.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 DICEMBRE 2017 ED AMMENDA DI € 5.000,00

TARE Igli (Lazio): per avere al termine del primo tempo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara rivolgendogli, in più occasioni, espressioni gravemente irriguardose; recidivo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 DICEMBRE 2017

CALVERI Armando (Lazio): per avere, al rientro delle squadre in campo per il secondo tempo della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione gravemente irriguardosa; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

 


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