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  • La dura legge del calcio. Calcioscommesse: Conte e i club, ecco cosa rischiano

    La dura legge del calcio. Calcioscommesse: Conte e i club, ecco cosa rischiano

     

     
     
     
    Nella giornata di ieri sono stati resi noti i deferimenti del Procuratore Palazzi relativi ai filoni di inchiesta delle Procure di Cremona e Bari sul calcioscommesse.
     
    Vediamo, dunque, quali potrebbero essere i possibili scenari del procedimento a livello sportivo. E' noto, infatti, che ai sensi della Legge 401/1989, la Procura Federale può acquisire copia degli atti di indagine svolti in ambito penale e, all'esito dei suoi accertamenti, decidere di archiviare per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo delle indagini, oppure appunto deferire tesserati e/o società al giudizio della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC.
     
    In attesa della celebrazione del giudizio, prevista per la prossima settimana, è possibile fin d'ora esaminare le possibili conseguenze per club e tesserati coinvolti, sempre che ovviamente l’impianto accusatorio del Procuratore venga confermato in giudizio. Sul punto, a titolo esemplificativo, si possono dunque enucleare alcune ipotesi in grado di fornire un quadro generale delle possibili sanzioni che potrebbero essere adottate.
     
    Partendo dai tesserati, scorrendo il provvedimento della Procura, possiamo isolare la posizione di Masiello, incolpato delle due tipologie di illecito previste dal Codice: il divieto generale di scommesse (art. 6 codice giustizia sportiva FIGC), ovvero il "divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, [...] o di agevolare scommesse di altri [...], che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC" ed il vero e proprio illecito sportivo (art. 7 codice giustizia sportiva FIGC) che si concretizza nel "compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica".
     
    Nel primo caso, la sanzione sportiva applicabile è quella della inibizione o squalifica per un periodo non inferiore a 2 anni oltre ad un’ammenda non inferiore a 25.000 euro. 
    Nel secondo caso, è prevista, invece, l’inibizione o squalifica per un periodo non inferiore a 3 anni ed un’ammenda non inferiore a 50.000 euro.
     
    Quanto a Conte? E' questo senz'altro il caso che interessa maggiormente l'opinione pubblica, stante l'indubbia notorietà del personaggio in questione. Esclusa l'ipotesi di una incolpazione per illecito sportivo, temuta in un primo momento dal club bianconero, l'allenatore della Juventus è stato deferito soltanto per la violazione dell'obbligo di denuncia alla Procura Federale, relativamente alle gare Novara-Siena ed Albinoleffe-Siena.
     
    Segnaliamo, come mera curiosità, che in un primo momento, nel deferimento pubblicato ufficialmente, veniva contestata a Conte soltanto la violazione relativa alla prima gara, frutto di una svista che in effetti è stata poi prontamente sanata.
    In cosa consiste tale obbligo? Carte federali alla mano, l'articolo 7 comma 7 del Codice prevede espressamente a carico di tesserati e società, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo della commissione di un illecito sportivo, "l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC".
     
    Quanto alle sanzioni, il Codice stabilisce l’inibizione o squalifica per un periodo non inferiore a 6 mesi oltre ad un’ammenda non inferiore a 30.000 euro. Per completezza, si segnala che l'obbligo di denuncia riguarda anche le ipotesi di violazione del divieto di scommesse, con sanzioni, in questo caso, ridotte della metà.
     
    Quanto alle società sportive, prendiamo ad esempio il caso del Lecce, incolpato a titolo di responsabilità diretta per la commissione di illecito sportivo, a causa del coinvolgimento del suo Presidente. Le società rispondono, infatti, "direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali", con sanzioni che vanno dalla retrocessione fino all'esclusione dai campionati (ex art. 18 lett. h,i,l).
     
    In secondo luogo, si deve anche tener conto del dibattuto principio della responsabilità oggettiva, vero e proprio cardine della giustizia sportiva, che ha interessato tutte le società indicate nel deferimento, ad esclusione di Lecce e Grosseto, incolpate invece a titolo di responsabilità diretta. 
     
    Tali società potrebbero infatti rispondere oggettivamente dell'operato dei propri tesserati (anche per la sola omessa denuncia), rischiando tendenzialmente una penalizzazione di punti, anche se il Codice contempla sanzioni più gravi.
     
    Resta, infine, da analizzare la posizione di quei club, tra i quali la Sampdoria, ai quali è stata contestata anche una violazione a titolo di responsabilità presunta per quegli "illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a essi estranei", come nel caso di tesserati di altri club o di soggetti esterni all'ordinamento sportivo.
     
    Tutto questo senza contare che, in alcuni casi, sono state anche contestate le aggravanti della pluralità degli illeciti e dell'effettiva alterazione del risultato (come nel caso del Bari), con un conseguente possibile inasprimento delle sanzioni.
    Tale ultima considerazione ci permette, infine, di accennare alla possibilità per gli incolpati di accordarsi con la Procura per vedersi applicare una sanzione ridotta. Tale ipotesi di patteggiamento, ex art. 23 del Codice, possibile fino alla chiusura del dibattimento di primo grado, è, infatti, espressamente esclusa nei casi in cui vengano contestate le aggravanti di cui sopra.
     
    Non resta che attendere, dunque, gli sviluppi del giudizio che si instaurerà nei prossimi giorni per conoscere le effettive richieste sanzionatorie della Procura e le conseguenti strategie difensive delle parti. Alla prossima puntata!
     
    di Avv. Cristiano Novazio, in collaborazione con il Dott. Edoardo Revello 
     
    Centro Studi Diritto Sport
    Direttore Prof. Avv. Lucio Colantuoni
     
     

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