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HIGUAIN, RIDOTTA LA SQUALIFICA

HIGUAIN, RIDOTTA LA SQUALIFICA

18.35 LA DIFESA DI HGUAIN - Ecco le parole di difesa pronunciate da Gonzalo Higuain alla presenza dei giudici: "Ho sempre rispettato le regole nella mia vita. Trovo la sanzione di quattro giornate ingiusta e pesante, non volevo insultare nessuno. Prima di Udinese-Napoli ho giocato 430 partite da professionista e sono stato espulso per somma di ammonizioni una sola volta, quando giocavo nel Real Madrid".

16.50 RIDOTTA LA SQUALIFICA DI HIGUAIN - Ora è ufficiale: è stata ridotta di una giornata la squalifica di Gonzalo Higuain, L'attaccante argentino tornerà a disposizione contro la Roma.  È la decisione presa poco fa dalla Corte Sportiva di Appello della Federcalcio. Il verdetto è stato adottato a sezioni riunite dal collegio presieduto da Gerardo Mastrandrea. Il giocatore argentino tornerà dunque in campo contro la Roma il 25 aprile all'Olimpico.


IL COMUNICATO -  "RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;
- AMMENDA DI € 20.000,00,
INFLITTE AL CALC. HIGUAIN GONZALO GERARDO SEGUITO GARA
UDINESE/NAPOLI DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 5.4.2016)

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 194 del 5.4.2016 il Giudice Sportivo
presso la L.N.P. Serie A ha applicato nei confronti del sig. Gonzalo Gerardo Higuain, tesserato della
S.S.C. Napoli S.p.a. (di seguito anche Napoli), la sanzione della squalifica per quattro giornate
effettive di gara, oltre all'ammenda di € 20.000,00.
Tanto in ragione della condotta tenuta dal predetto calciatore nel corso della gara Udinese -
Napoli del 3.4.2016, dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, e
compiutamente descritta nel provvedimento gravato “doppia ammonizione per proteste nei
confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una
giornata); per avere inoltre, al 31° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro
un'espressione ingiuriosa e compiuto nei suoi confronti un gesto irriguardoso (art.. 19, n. 4 lett. a)
CGS), fronteggiandolo e ponendogli entrambe le mani sul petto; per avere, infine, assunto un
atteggiamento aggressivo nei confronti di un avversario, venendo trattenuto dai propri compagni di
squadra (tre giornate e € 20.000,00 di ammenda)”.
Avverso la decisione del Giudice Sportivo ha interposto reclamo la società del Napoli,
all’uopo deducendo l’insussistenza in fatto della condotta in contestazione, l’erroneità della
qualificazione giuridica ad essa assegnata e, comunque, la misura sproporzionata della sanzione
irrogata, anche a cagione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ovvero della
riconducibilità del comportamento del sig. Higuain ad un “unicum fenomenologico”.
Sulla scorta delle descritte premesse, la ricorrente ha, quindi, concluso per la riforma della
decisione impugnata, proponendo la riduzione della squalifica da quattro a due giornate effettive di
gara, con eventuale addizione di pena pecuniaria, in misura ridotta rispetto a quella applicata in
prime cure, ovvero, in via subordinata, la riduzione di una sola giornata, anche con addizione di
eventuale pena pecuniaria, sempre in misura ridotta rispetto a quella applicata in prime cure.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla società reclamante all’esito dell’udienza di
discussione.
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati. 
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Ai fini di una compiuta disamina della res iudicanda si rivela preliminarmente necessario
ricostruire la cornice giuridica di riferimento onde orientare in piena coerenza con le coordinate da
essa evincibili lo scrutinio di merito rimesso a questa Corte.
Tanto in ragione del fatto che il costrutto giuridico attoreo muove da una ricostruzione della
vicenda qui in rilievo svolta, sovente, con l’ausilio di mezzi di prova alternativi e confliggenti con
quelli su cui riposa la decisione di prime cure, di talché s’impone, in apicibus, un preliminare vaglio
sull’ammissibilità, in subiecta materia, di siffatta metodica di indagine.
A tali fini, occorre, anzitutto, prendere abbrivio dal vincolante principio di gerarchia che, ai
sensi dell’articolo 35 del CGS, governa i rapporti tra mezzi di prova con specifico riferimento ai
procedimenti disciplinari aventi ad oggetto le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
La disposizione in commento, nell’enunciare al punto 1.1., quale speciale regula iuris, il
precetto secondo cui “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi
eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare…” fonda, invero, il principio dell'assoluta primazia degli atti ufficiali
(rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio.
Dalla divisata prerogativa di fidefacienza che, expressis verbis, assiste la refertazione arbitrale
discendono i seguenti corollari:
- i fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente
verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l’opzione alternativa di valorizzare, in via
concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel
referto;
- detti referti sono destinati ab imis a provare i fatti da essi descritti e, dunque, gli organi
della giustizia sportiva investiti della controversia sono tenuti a fondare su di essi il proprio
convincimento.
La dignità giuridica di fede privilegiata degli atti ufficiali patisce un’importante eccezione
nel caso della cd. prova televisiva (punti 1.2. e ss.) cui si riconnette, sul piano della ricostruzione
probatoria del fatto, una funzione ora correttiva delle decisioni del direttore di gara (come ad
esempio nel caso degli scambi di persona, cfr. articolo 35 comma 1.2) ovvero una funzione
complementare ed integrativa di quanto eventualmente (non) rilevato dall’arbitro.
Ciò nondimeno, com’è fatto palese da una piana lettura delle disposizioni in commento,
l’ambito operativo del suddetto istituto resta confinato in riferimento a fattispecie tipiche,
tassativamente individuate e non suscettive in alcun modo di estensione analogica, fattispecie qui
non in rilievo.
Le medesime preclusioni trovano applicazione anche rispetto alla documentazione prodotta
a corredo del gravame: appare in definitiva del tutto evidente, ad una piana lettura dell’articolo 35
del CGS, che anche le testimonianze fotografiche non possono essere ammesse (al di fuori delle
eccezionali deroghe previste dalla richiamata disciplina di settore) per contraddire un referto
ufficiale sui fatti in contestazione.
Orbene, prendendo abbrivio dai richiamati postulati, deve ritenersi priva di pregio la
ricostruzione della vicenda qui in rilievo offerta, in via alternativa, nell’atto di gravame siccome in
plateale contrasto con i contenuti descrittivi del rapporto di gara, assistito – come sopra anticipato –
da fede privilegiata.
Ed, invero, da tale rapporto si evince, sotto la voce “calciatori espulsi e motivazione”,
quanto segue:
“al 31° 2 tempo n. 9 Higuain Gonzalo soc. Napoli per doppia ammonizione.
1^ ammonizione 16’ 2 tempo per proteste.
2^ ammonizione 31’ 2 tempo per fallo.
Dopo aver mostrato il cartellino rosso il Sig. Higuain Gonzalo, n. 9 Napoli, mi si avvicinava
urlandomi e guardandomi negli occhi: 'vergognoso'. Una volta giunto vicino a me appoggiava
entrambe le mani sul mio petto spingendomi lievemente all'indietro senza procurarmi dolore fisico.
Dopo cercava di avvicinarsi a un avversario in modo aggressivo senza riuscirci perché trattenuto
dai compagni.” 
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All’esito di un semplice raffronto si rivelano, dunque, manifestamente disancorate dalle
descritte emergenze probatorie le allegazioni della reclamante nella parte in cui viceversa
accreditano:
- un movimento dell’arbitro Irrati verso Higuain ( e non viceversa) costruendo, di riflesso, il
gesto di quest’ultimo, consistito nel posizionare le mani sul petto dell’arbitro, come una reazione
automatica ed istintiva dettata dalla sola necessità di evitare un contatto fisico con il predetto
direttore di gara, che avanzava verso di lui. Il referto è, viceversa, chiaro nell’imputare al calciatore
Higuain il movimento che prelude al contatto fisico (..mi si avvicinava…Una volta giunto vicino a
me..) così come è chiaro nella parte in cui, nel disegnare la complessiva condotta del calciatore nella
sua evoluzione dinamica, descrive la progressione dell’azione culminata nella successiva (lieve)
spinta all’indietro del direttore di gara;
- come non riferita all’arbitro l’espressione refertata (id est “vergognoso”). Una serena
lettura del menzionato rapporto, contrariamente a quanto dedotto, rende plausibile ritenere che la
condotta incriminata fosse indirizzata – avuto riguardo alle complessive circostanze del caso in
esame – proprio nei confronti del primo ufficiale di gara. Tanto può evincersi, anzitutto,
dall’immediatezza della scomposta reazione qui in contestazione, che si colloca subito dopo il
provvedimento disciplinare (id est espulsione), a conferma del diretto legame che consente di
ascrivere i due eventi (espulsione, da un alto, e reazione, dall’altro) in un rapporto diretto di causa
ed effetto. Né può essere obliterato l’ulteriore significativo dato – direttamente rilevato dal direttore
di gara – delle peculiari modalità esecutive della condotta che, lette nell’ambito di una visione
d’insieme (..mi si avvicinava urlandomi e guardandomi negli occhi), lasciano ritenere che le
espressioni in contestazione fossero rivolte all’indirizzo dell’arbitro. E’, infatti, verso l’arbitro che è
diretta la reazione di protesta (..mi si avvicinava..) e non nei confronti dell’avversario Felipe, di cui
in questa fase il calciatore del Napoli si disinteressa completamente. Ed è nei confronti dell’arbitro
che Higuain sfoga il suo profondo risentimento guardandolo negli occhi e urlandogli contro;
- la liceità del successivo comportamento tenuto dal predetto calciatore che, ove depurato
dalle soggettive valutazione del direttore di gara (..in modo aggressivo..), si sostanzierebbe nel
semplice tentativo, di per se stesso anodino, di avvicinarsi all’avversario. Anche in questo caso,
però, la lettura offerta dalla ricorrente non consente di cogliere l’esatto significato della condotta
refertata. E’ infatti di evidenza intuitiva come l’aggettivazione all’uopo utilizzata (..in modo
aggressivo..) stigmatizzi, sia pur in via di sintesi ed ove correttamente calata nell’ambito del
complessivo contesto descrittivo, le illecite modalità esecutive attraverso cui il calciatore del Napoli
ha cercato di raggiungere Felipe, al punto da rendere necessario il decisivo intervento dei compagni
di squadra, costretti a trattenerlo;
- la condotta di Higuain come reazione ad una presunta simulazione del calciatore avversario
Felipe e, più in generale, a sfavorevoli decisioni del direttore di gara che ne avrebbe condizionato il
regolare svolgimento. Sul punto, ed in disparte l’ovvia considerazione che la gestione tecnica della
partita non è qui suscettiva di riesame, è sufficiente obiettare che alcun conferente elemento di
prova risulta allegato a supporto di tali assunti, che, pertanto, devono ritenersi del tutto indimostrati.
Tanto premesso in punto di fatto, quanto al disvalore da riconnettere alle plurime condotte serbate
dal calciatore Higuain, a giudizio di questa Corte va ridimensionata la valenza offensiva del primo
segmento della condotta qui in rilievo, attesa la portata non direttamente lesiva dell’onore e del
decoro del direttore di gara dell’espressione verbale “vergognoso” qui in contestazione.
Ed, invero, pur non dubitandosi della natura irrispettosa di siffatta aggettivazione, peraltro
circostanziata da toni e modi decisamente inopportuni, non può essere revocato in dubbio, in linea
con l’indirizzo prevalente di questa Corte, come essa, lungi dall’ascriversi ad una logica
prettamente denigratoria che involga direttamente la persona dell’arbitro, esprima piuttosto, in
ragione del suo stesso valore semantico, una critica sul suo operato.
Di contro, una volta abbandonata l’inappagante metodica di indagine privilegiata nell’atto di
gravame, va, viceversa, confermata la rilevanza disciplinare degli ulteriori addebiti refertati,
costituendo, il primo (id est l’aver fronteggiato l’arbitro ponendogli le mani sul petto e spingendolo
lentamente all’indietro), una chiara violazione dell’obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente 
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dovuto all’arbitro in ragione del ruolo e della missione istituzionale a lui affidati, e, l’altro (tentativo
di avvicinarsi in modo aggressivo ad un avversario), un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai
valori che governano l’ordinamento sportivo.
Né, ai fini qui in rilievo, può essere valorizzata, quale esimente, la dedotta enfasi agonistica
che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine
emotivo evocate nel ricorso – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili -
costituiscono un dato costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello.
Anche in ragione di ciò, la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi,
onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento
incondizionatamente esigibile da ogni calciatore, tanto più se professionista.
Tutto ciò premesso, in ordine, non da ultimo, alla misura della sanzione inflitta, la Corte
ritiene, in ragione della contenuta valenza offensiva dell’espressione addebitata, nonché della
ascrivibilità di tutti gli episodi fin qui passati in rassegna al medesimo contesto spazio/temporale,
siccome posti in essere in rapidissima sequenza nell’ambito di un’unica, articolata e scomposta
reazione di protesta, che la sanzione irrogata possa essere contenuta, in un ponderato giudizio di
bilanciamento, nella squalifica per complessive tre giornate effettive di gara (ivi inclusa quella
derivante dal provvedimento di espulsione), rimanendo inalterata la sanzione aggiuntiva
dell’ammenda, vista anche la rilevanza dell’ulteriore atteggiamento aggressivo refertato.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, nei
limiti suddetti, e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo.
La C.S.A., Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla
società S.S.C. Napoli di Napoli riduce la sanzione complessivamente inflitta a 3 giornate effettive di
gara, inalterata l’ammenda."


13.00 - E' terminata la discussione del ricorso del Napoli sulla squalifica di 4 turni di Gonzalo Higuain. La sentenza è attesa non prima delle ore 18 e all'uscita dall'aula il legale azzurro Mattia Grassani ha rilasciato queste brevi battute: "Com'è andata? Abbiamo delle sensazioni positive, aspettiamo l'esito". Il calciatore e il presidente De Laurentiis hanno abbandonato a loro volte la Corte Sportiva di Arbitrato.

11.40 - Gonzalo Higuain è giunto a Roma nella sede della Corte Sportiva d'Appello della FIGC.

10.30 - Mezzogiorno di fuoco. Oggi è il giorno del giudizio per Gonzalo Higuain, che alle ore 12 si presenta a Roma davanti alla Corte Sportiva d'Appello insieme al presidente Aurelio De Laurentiis e all'avvocato Mattia Grassani per discutere il ricorso contro i 4 turni di squalifica inflittegli dopo l'espulsione durante la partita persa a Udine. 

FELICI A META' - L'attaccante argentino punta a dimezzare lo stop a due giornate, in modo da tornare a disposizione di Sarri dopo il posticipo di sabato sera a San Siro con l'Inter e in vista del turno infrasettimanale di martedì contro il Bologna e della successiva trasferta con la Roma. 

LA STRATEGIA - La difesa cercherà appigli nel referto di Irrati e in alcuni fotogrammi (i video non sono ammissibili) di Higuain che non spinge ma si limita ad appoggiare le mani sul petto dell'arbitro, il quale su richiesta del Napoli potrebbe essere ascoltato telefonicamente dai giudici in camera di consiglio. L'obiettivo è dimostrare che la testa del giocatore è in linea con il corpo, mentre quella dell'arbitro è protesa in avanti verso di lui. Il centrocampista dell'Udinese, Badu tiene a freno sia il Pipita che lo stesso direttore di gara. Il capocannoniere della Serie A ribadirà che le sue proteste erano rivolte a Felipe, reo di aver prima commesso fallo e poi accentuato gli effetti del calcetto di reazione. In pratica Higuain dovrà convincere i giudici che il termine "vergognoso" non era rivolto all'arbitro, ma al difensore brasiliano e alla situazione in generale, derubricando così l'accusa da "ingiuria" a "espressione irriguardosa". 


 

 

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