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Prova Tv: tre giornate di qualifica a Mexes, salvi Pirlo e Muntari

Prova Tv: tre giornate di qualifica a Mexes, salvi Pirlo e Muntari

Prova Tv: tre giornate a Mexes per il pugno a Borriello, nessun provvedimento per Pirlo e Muntari. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo aver visionato le immagini di Milan-Juventus.

Gara Soc. MILAN – Soc. JUVENTUS
 
Il Giudice Sportivo,
 
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12.16 odierne) circa la condotta tenuta al 1° del secondo tempo dal calciatore Mexes Philippe  (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Borriello Marco  (Soc. Juventus);
 
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
 
osserva:
 
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore rosso-nero, nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, con un repentino ed energico movimento del braccio destro colpiva da tergo con un pugno il fianco destro, all’altezza del costato,  del calciatore bianco-nero, che si accasciava dolorante al suolo.
L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) “non aveva visto” l’episodio in esame, avendo rivolto la sua attenzione in altra direzione.
E’ di tutta evidenza l’intenzionalità del gesto ed appare superflua ogni ulteriore considerazione circa la natura “violenta” della condotta di cui si è reso responsabile il Mexes.
Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS  della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.
 
P.Q.M.
 
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Mexes Philippe  (Soc. Milan) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
 
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Il Giudice Sportivo,
 
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12.17 odierne) circa la condotta tenuta al 32° del secondo tempo dal calciatore Pirlo Andrea (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Van Bommel Mark  (Soc. Milan);
 
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
 
osserva:
 
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore bianco-nero, mentre avanzava in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore rosso-nero, che lo affiancava.
In tale frangente, lo juventino allargava ripetutamente il braccio destro, colpendo (e spingendo) al petto l’avversario, con l’evidente intento di vanificarne l’intervento.
Il calciatore milanista cadeva al suolo e si rialzava immediatamente, mentre l’azione proseguiva.
Nessun provvedimento veniva adottato dall’Arbitro il quale, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne), “non aveva visto” l’episodio in esame.
Ritiene questo Giudice che il gesto (ovvero i gesti) del calciatore Pirlo, per la dinamica del movimento, la zona del corpo attinta ed il contesto agonistico non integri in alcun modo gli estremi di quella “condotta violenta” sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS salva, ovviamente, la valutazione circa la conformità regolamentare di tale comportamento, di esclusiva competenza del Direttore di gara.
P.Q.M.
 
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Pirlo Andrea (Soc. Juventus).
 
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Il Giudice Sportivo,
 
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12.18 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Muntari Sulley (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Lichtsteiner Stephan (Soc. Juventus);
 
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
 
osserva:
 
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nel corso di un’azione offensiva della squadra rosso-nera, i due calciatori, nell’area di rigore bianco-nera, davano inizio ad un prolungato “corpo a corpo” con reciproche trattenute e divincolamenti, manate e spinte, ai limiti (e oltre…) del Regolamento.
Al termine del “contrasto”, Muntari, sottraendosi ad una trattenuta (ennesima..), colpiva con una (ennesima…) manata al capo l’antagonista juventino che cadeva al suolo.
L’Arbitro non interveniva in alcun modo, né durante né al termine della “colluttazione”, in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) “non aveva visto” l’episodio.
Questo Giudice ritiene che il comportamento tenuto dal Muntari sarebbe stato decisamente meritevole di opportuna sanzione disciplinare qualora fosse stato “visto” dal Direttore di gara, ma ritiene anche che, considerato l’acceso contesto agonistico e la dinamica dei convulsi movimenti di entrambi i protagonisti, non sussista una prova certa circa quell’intenzionalità lesiva, che integra gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS .
 
P.Q.M.
 
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Muntari Sulley (Soc. Milan).
a) SOCIETA'
 
Il Giudice Sportivo
 
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta-Bologna-Catania-Cesena-ChievoVerona-Juventus-Lazio-Milan-Na-  poli hanno in violazione della normativa di cui all’art. 12 n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
 
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 
 
delibera
 
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

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