Calciomercato.com

  • Serie B: il Giudice Sportivo

    Serie B: il Giudice Sportivo

    CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
    KEITA Cheick (Virtus Entella): per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria.
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    EBAGUA Osarimen (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
    GIORICO Daniele (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
    ODJER Moses (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
    RENZETTI Francesco (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    CASSETTI Marco (Como): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).
    FERRARI Gianmarco (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    KONE Moussa (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).
    LUCI Andrea (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).
    VISCONTI Pietro (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    ZAMPANO Francesco (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    91/317

    AMMENDE A SOCIETA' 
    Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CESENA a titolo di responsabilità oggettiva per avere omesso di intervenire affinché i raccattapalle, intenzionalmente, non ritardassero la ripresa del giuoco.

    Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. ASCOLI PICCHIO per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo ed al 20° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Altre Notizie