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  • Serie B:| Il Giudice Sportivo

    Serie B:| Il Giudice Sportivo

     

    CALCIATORI
    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
    MITROVIC Marko (Brescia): per avere, al 33° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara un espressione irriguardosa.
     
    ROMEO Samuele (Empoli): per avere, al 36° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara un espressione irriguardosa.
     
    GRILLO Fabrizio (Varese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
     
    MIGLIORE Francesco (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 
    confronti di un avversario.
     
    CIANO Camillo (Crotone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
     
    DICUONZO Stefano (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
     
    MAMMARELLA Carlo (Virtus Lanciano): per comportamento non regolamentare in campo; 
    già diffidato (Quarta sanzione).
     
    SARTORIO MEZAVILLA Adriano (Juve Stabia): per comportamento non regolamentare in 
    campo; già diffidato (Quarta sanzione).
     
    ALLENATORI
    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00
    TOSCANO Domenico (Ternana): per avere, al rientro negli spogliatoi, proferito nei confronti 
    dell'Arbitro espressioni irriguardose e accuse di parzialità; infrazione rilevata dal collaboratore 
    della Procura Federale.
     
    AMMENDE A SOCIETA'
    Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori costituenti espressioni di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario;  entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di 
    vigilanza.
     
    Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, indirizzato degli sputi verso i componenti della panchina aggiuntiva avversaria costringendoli ad allontanarsi dalla stessa.
     
    Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso tre fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
     
    Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori ingiuriosi ed offensivi all'indirizzo dell'Arbitro.
     

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