Calciomercato.com

  • Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo

    Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo

    Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo: 

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

    PINATO Marco (Vicenza): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento non regolamentare in campo.


    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    CALDARA Mattia (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

    VALJENT Martin (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    ZAMPANO Francesco (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.


    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    ARDEMAGNI Matteo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    CAZZOLA Riccardo (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    FARAONI Marco Davide (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

    MOLINA Salvatore (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    PELLIZZER Michele (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    PISACANE Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

    STANCO Francesco (Modena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

    ZITO Antonio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).


    AMMENDE A SOCIETA' 

    Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere inserito nella distinta di gara e fatto accedere nel recinto di giuoco, un proprio collaboratore non tesserato, che al 17° del secondo tempo contestava l'operato arbitrale assumendo un comportamento irriguardoso.

    Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. TRAPANI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato all'Arbitro cori insultanti.

    Altre Notizie