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  • Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: il Lecce se la cava con 10.000 euro di multa per i petardi di Vicenza

    Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: il Lecce se la cava con 10.000 euro di multa per i petardi di Vicenza

    La Lega di Serie B ha reso noti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo dopo la disputa della 37esima giornata di campionato. C'era grande attesa in particolare per i fatti di Vicenza-Lecce, con l'esplosione di un paio di petardi al 70° del match coi salentini avanti di un gol, la sospensione della gara per una decina di minuti e l'uscita di scena del portiere biancorosso Contini (foto lrvicenza.it). Questo è l'elenco delle decisioni prese in vista dell'ultimo turno della stagione regolare:

    a) SOCIETA'
    Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Cremonese, L.R. Vicenza, Monza, Pisa, Reggina e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine
    al comportamento dei suoi sostenitori.
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    Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo che causava una forte detonazione, e un altro fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    b) CALCIATORI
    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    NWANKWO Simeon Tochukwu (Parma): per avere, al 22° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
    SZYMINSKI Przemyslaw M (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    CALCIATORI NON ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
    CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
    CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
    KOUAN Oulai Christian (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
    OLIVIERI Marco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
    SALVI Alessandro (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    ZANELLATO Niccolo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

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