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  • Serie B, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo su Modena-Cagliari
Serie B, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo su Modena-Cagliari

Serie B, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo su Modena-Cagliari

COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 13 febbraio 2023

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante  dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 13 febbraio 2023, ha assunto le decisioni  qui di seguito riportate: 

" " " N. 41 

SERIE BKT  

Gara Soc. MODENA – Soc. CAGLIARI del 3 febbraio 2023  

Visto il ricorso ex art. 67 C.G.S., del 6 febbraio 2023, con cui la Soc. Cagliari ha contestato il regolare  svolgimento dell’incontro con la Soc. Modena, svoltosi in data 3 febbraio 2023 e terminato con il  risultato di 2-0 per la Soc. Modena; 

vista l’esposizione del ricorso per cui la Soc. Cagliari contesta la regolarità della gara, invocando un  errore tecnico del Direttore di gara che avrebbe inciso sul normale svolgimento della partita, in quanto  l’Arbitro avrebbe estratto, al 47° del primo tempo, erroneamente, il cartellino giallo al cospetto del  proprio calciatore Gabriele Zappa senza in realtà voler comminare alcun provvedimento disciplinare  (come del resto risulta dal rapporto di gara, nel quale non è riportata l’ammonizione) con l’effetto,  tuttavia, di condizionare per il resto della gara la prestazione del calciatore della Soc. Cagliari; 

viste le conclusioni del ricorso per cui la Soc. Cagliari ha chiesto: 

- in via preliminare, la sospensione dell’omologazione del risultato in attesa della definizione  del giudizio; 

- in via istruttoria, l’acquisizione della prova testimoniale dell’Arbitro Daniele Perenzoni e dei  sigg. Gabriele Zappa ed Alessandro Steri, con relativi capitoli di prova, nonché acquisire i  documenti e i filmati della gara; 

- nel merito, previo accertamento dell’errore tecnico, non omologare il risultato di gara quale  riportato nel referto dell’Arbitro ed ordinare la ripetizione della gara, demandando alla Lega  B la fissazione del giorno e dell’orario. 

96/290 

Vista la memoria della Soc. Modena depositata il giorno 11 febbraio 2023, con cui eccepisce in via  preliminare l’inammissibilità del ricorso della Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del  C.G.S., secondo cui ‘il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente  al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e  trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo  a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce’. 

Ritenuto di accogliere la preliminare eccezione della Soc. Modena, in quanto fondata per la seguente ragione di diritto, infatti l’art. 67 del C.G.S., come sopra riportato, al comma 1, pone a carico della  Società che propone un ricorso ai sensi del medesimo articolo, l’onere di depositare la dichiarazione  di preannuncio del ricorso stesso, unitamente al contributo dovuto, a mezzo di posta certificata, entro  le 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara. 

Tale adempimento è previsto come condizione processuale per l’ammissibilità del ricorso al fine di  rendere edotta la squadra avversaria e, in tal senso, questo Giudice non intende discostarsi dal costante  orientamento della Giustizia Sportiva nei suoi vari gradi ed articolazione. 

Risulta agli atti, infatti, che tale adempimento non è stato posto in essere dalla Soc. Cagliari, che non  ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24.00 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del  primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice  Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedì  6 febbraio 2023. 

Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di  reclamo, una facoltà o una opzione, bensì un onere tassativo della parte reclamante (“deve”); 

P.Q.M. 

  

il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione  dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente omologa il risultato di 2-0 in favore della Soc.  Modena.
 

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