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  • Spogliatoio distrutto: 'Milan, calciatori come tifosi violenti. Ecco i rischi'
Spogliatoio distrutto: 'Milan, calciatori come tifosi violenti. Ecco i rischi'

Spogliatoio distrutto: 'Milan, calciatori come tifosi violenti. Ecco i rischi'

  • Francesco Casarola e Guido Del Re

IL FATTO – Questione di spogliatoi, di vetri rotti e di presunte scritte. La partita tra la Juventus ed il Milan non è finita al 95’. Non è terminata con il fischio triplice del direttore di gara: Massa. Dopo il rigore segnato da Dybala è iniziata un’altra gara, sui presunti danni agli spogliatoi dello Juventus Stadium. Sembrerebbe infatti che lo spogliatoio dello J-Stadium, che ospitava il Milan, sia stato vittima del nervosismo rossonero. 

IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA COSA DICE? – Cosa accade quando vi sono dei danni agli spazi che ospitano la gara. Il Codice di Giustizia sportiva disciplina questa eventualità. In particolare l’art. 14 c. 1 CGS rubricato “Responsabilità della società per fatti violenti”, anche se sembrerebbe diretto ai soli danni provocati dai sostenitori, si applica anche nelle fattispecie relative ai tesserati. Tale articolo, deve essere necessariamente letto in combinato disposto con quanto affermato dall’art. 30 CGS c. 28 lett. a), nella parte in cui dispone che il Tribunale Federale Nazionale sez. Vertenze Economiche è competente nel giudicare sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative il risarcimento dei danni di cui all’art. 14.

IL PROCEDIMENTO – Qualora tali fatti venissero confermati e la Juventus volesse attivare un procedimento in ambito sportivo, dovrà depositare una memoria al TFN e provare i danni patiti. La decisione del TFN in secondo grado potrà essere impugnata dinanzi alla Corte Federale d’Appello entro 7 giorni dalle motivazioni.

In tale contesto il ruolo della Procura Federale, si limiterebbe ad una eventuale apertura delle indagini volte ad accertare eventuali violazioni disciplinari commesse dalla società. In tal senso si potrà configurare ai tesserati del Milan la violazione dell’art. 1 c.1 bis CGS, per mancanza di lealtà, probità e correttezza.

Avv. Guido Del Re e dott. Francesco Casarola

Studio Legale Del Re
(con sede a Roma e Milano)
 


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