Calciomercato.com

  • Diritto in gol. Torres al Milan: il decalogo per i trasferimenti internazionali

    Diritto in gol. Torres al Milan: il decalogo per i trasferimenti internazionali

    Calciomercato.com ha chiesto all'Avv. e Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei workshop di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e agenti (info su www.footballworkshop.it) ed esperto in materia di diritto calcistico nazionale ed internazionale, di spiegare quali sono le norme principali relative ai trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti, come quello che in queste ore sta portando Fernando Torres dal Chelsea al Milan. 

    Le norme sui trasferimenti internazionali sono dettate dal Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, regolamento adottato dal Comitato esecutivo.

    Ecco, in sintesi, un decalogo che gli addetti ai lavori non potranno mai dimenticare:

    1. I calciatori tesserati presso una Federazione possono essere tesserati presso un'altra Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di trasferimento internazionale (c.d. CTI);
    2. Il CTI deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto né a condizioni né a limiti di tempo.
    3. In caso di prestito di un calciatore professionista tra società appartenenti a Federazioni diverse, la durata minima del prestito è quella che intercorre fra due periodi di tesseramento.
    4. La società che ha preso in prestito un calciatore non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.
    5. I contratti non potranno avere durata superiore a 5 anni, se non nelle federazioni in cui una durata superiore sia conforme alle leggi nazionali.
    6. I calciatore al di sotto dei 18 anni non possono stipulare contratti da professionisti per un periodo superiore ai tre anni; tale regola non ammette eccezioni in nessuna Federazione!
    7. La validità di un contratto non può essere soggetta all'esito positivo di una visita medica e/o alla concessione di un permesso di lavoro.
    8. I trasferimenti dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età. A questa regola si applicano tre eccezioni: a) i genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio; b) il trasferimento avviene all'interno della UE e il calciatore ha un'età compresa tra i 16 e i 18 anni (in questo caso i genitori non dovranno trasferirsi nel Paese della nuova società, purché quest'ultima soddisfi determinati requisiti; in caso di Paesi confinanti, il trasferimento del giovane è possibile se la distanza massima tra il domicilio del calciatore e la sede della società non superi i 100 km (in tal caso il calciatore continua a vivere nel proprio Paese).
    9. E' obbligatorio utilizzare il sistema TMS (applicazione online) per portare a termine tutti i trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti di sesso maschile nell'ambito del calcio a 11.
    10. In caso di prestito o di vendita del cartellino del calciatore si applicano le norme sull'indennità di formazione (quando il trasferimento internazionale avviene entro i 23 anni del calciatore) e quelle sul meccanismo di solidarietà (anche successivamente ai 23 anni): trattasi di indennizzi che vanno a finire nelle casse delle società che hanno provveduto a formare i calciatori giovani tra i 12 e i 23 anni di età (calcoli da effettuarsi in base a quanto registrato sul c.d. passaporto del calciatore, documento dove sono indicate tutte le società per le quali un calciatore è stato tesserato a partire dalla stagione in cui ha compiuto il 12° anno di età).

    Altre Notizie