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  • Razzismo e discriminazione territoriale negli stadi: tutte le norme in vigore

    Razzismo e discriminazione territoriale negli stadi: tutte le norme in vigore

    Calciomercato.com ha posto all'avvocato e Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, esperto di diritto sportivo e titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori di calcio e agenti dei calciatori (info su www.footballworkshop.it), alcuni chiarimenti in merito alla vicenda della discriminazione territoriale e sue conseguenze sanzionatorie.

    Cataliotti, alla luce della squalifica di S. Siro che obbligherà il Milan a giocare a porte chiuse la partita di campionato con l'Udinese il prossimo 19 ottobre, ci può spiegare da dove nasce tale provvedimento?

    E' lo stesso Giudice Sportivo della Serie A a spiegarcelo! Ha, infatti, inflitto la suddetta sanzione nei confronti della Società Milan "per avere alcune centinaia di suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell'inizio della gara, al 6' ed al 43' del secondo tempo, intonato un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori di altra società; seconda violazione (confronta C.U. 47 del 23 settembre 2013); sanzione minima ex art. 11, n. 3 e 18, comma 1, lettera d); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale".

    E' stata inflitta anche una ammenda?

    Sì, al Milan è stata inflitta anche una ammenda pari a 50 mila euro.

    Ma questa discriminazione territoriale in che norma è rinvenibile?

    Nell'art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva che, testualmente, recita: "Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

    In pratica, le sanzioni che potrebbero essere inflitte a un club quali potrebbero essere?

    Sono quelle di cui all'art. 18 del Codice di Giustizia alle quali fa rinvio l'art. 11. In caso di prima violazione si applica la sanzione minima che consiste nell'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; in caso di seconda violazione, oltre all'ammenda di almeno euro 50 mila per le società professionistiche, si applica la sanzione consistente nell'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse (ed è la sanzione che è stata inflitta al Milan).

    Ma le sanzioni potrebbere essere ancora più pesanti?

    La risposta è affermativa.  Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella medesima gara, possono essere inflitte anche la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lettere f), g), i), m), vale a dire: la squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni, la penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; l'esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore e, infine, la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.


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