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Redazione Calciomercato01 mag 2025, 13:42
Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 19:20

Inchiesta Curve: Calhanoglu e Inzaghi patteggiano una giornata. Multe per l'Inter e Zanetti

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Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi hanno patteggiato una giornata di squalifica con la Procura della Figc nell'ambito delle indagini sportive che sono scaturite dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano denominata "Doppia Curva" e che ha fatto luce sulle Curve di Inter e Milan. All'allenatore dell'Inter e al centrocampista è stata contestata dal Procuratore Chiné la violazione di due articoli di Codice di Giustizia Sportiva ed entrambi hanno patteggiato una multa e una giornata di squalifica da scontarsi immediatamente nel prossimo turno di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Verona.

LEGGI QUI - Inchiesta Curve: multa per il Milan. Calabria non patteggia e rischia il deferimento, sarà sentito da Chiné

L'INCHIESTA - L'inchiesta "Doppia Curva" della Procura della Repubblica di Milano che ha portato ormai qualche mese fa all'azzeramento dei vertici delle curve di Inter e Milan con l'arresto di tanti degli ultras che erano a capo dei due direttivi di entrambe le tifoserie ricade anche in ambito sportivo. La Procura della Figc, coordinata dal Procuratore Giuseppe Chiné aveva infatti chiesto e ottenuto gli atti dell'indagine per valutare eventuali ripercussioni in ambito della giustizia sportiva che, in queste ore, stanno avendo i primi riscontri.

I DUE ARTICOLI CONTESTATI - Ad Inzaghi e Calhanoglu, riporta il Corriere dello Sport, è stata contestata la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva: l’articolo 4 che parla di lealtà, probità e correttezza e l’articolo 25 comma 10, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società.

MULTA PER ZANETTI - I due tesserati del club nerazzurro sono stati ascoltati nelle scorse settimane dal procuratore Chiné, ed entrambi hanno trovato il patteggiamento pre-dibattito processuale con l'accordo che ha quindi evitato l'apertura del processo sportivo ed un'eventuale sanzione più seria che avrebbe portato sicuramente ad almeno due giornate di squalifica. Solo una multa da 14.500 euro, invece, è stata commissionata al vice-Presidente dell'Inter Javie Zanetti la cui posizione è stata ritenuta la meno seria fra quelle analizzate.

LA POSIZIONE DI MAROTTA, MULTATA L'INTER PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA - Nessuna irregolarità secondo il Corriere dello Sport è stata invece riscontrata per Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato unico del club che, secondo gli atti, prima degli incontri ha sempre avvisato tramite PEC la Digos e la Procura Figc. Multa da 70mila euro, infine, per la società Inter per responsabilità oggettiva nei confronti dei suoi tesserati per 7 capi d'accusa

INIBIZIONE PER DUE DIRIGENTI - Oltre alla squalifica, aggiunge la Gazzetta dello Sport, per Inzaghi e Calhanoglu scatta anche una multa rispettivamente di 15mila e 30mila euro. Oltre a loro, a Zanetti e al club, il Procuratore Chiné ha imposto anche 30 giorni di inibizioni ciascuno per Claudio Sala (responsabile sicurezza Inter) e Massimiliano Silva (SLO nerazzurro).

IL COMUNICATO FIGC - Questo il testo del comunicato Figc che spiega anche le motivazioni delle singole posizioni di tutti i tesserati coinvolti.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 adottato nei confronti Hakan CALHANOGLU, Simone INZAGHI, Claudio SALA, Massimiliano SILVA, Javier Adelmar ZANETTI, Fabio PANSA e delle società F.C. INTERNAZIONALE MILANO e A.C. MILAN S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta:

  • Hakan CALHANOGLU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
  • Simone INZAGHI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
  • Claudio SALA, all’epoca dei fatti procuratore, dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e responsabile della sicurezza della prima squadra della medesima società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
  • Massimiliano SILVA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustzia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
  • Javier Adelmar ZANETTI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della sopra indicata società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
  • Fabio PANSA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società A.C. Milan S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso della stagione sportiva 2023-24, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Sud”;
  • F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità , del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Massimiliano Silva, Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi, Claudio Sala e Javier Adelmar Zanetti;
  • A.C. MILAN S.p.A, per responsabilità , del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Davide Calabria e Fabio Pansa;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Hakan CALHANOGLU,
⋅ Simone INZAGHI,
⋅ Claudio SALA,
⋅ Massimiliano SILVA,
⋅ Javier Adelmar ZANETTI,
⋅ Fabio PANSA,
⋅ Società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, rappresentata dal legale rappresentante Giuseppe MAROTTA;
⋅ Società A.C. MILAN S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Giorgio Aronne FURLANI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

  1.  1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU,⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI,
  2. 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA,
  3.  30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA,
  4. € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI,
  5. 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA,
  6. € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO,
  7. € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A;

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