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  • Calcio & Legge: i calciatori minorenni non professionisti possono avere il procuratore?

    Calcio & Legge: i calciatori minorenni non professionisti possono avere il procuratore?

    I calciatori minorenni non professionisti possono avere il procuratore? Calciomercato.com lo ha chiesto all'Avv. Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, esperto di diritto sportivo e titolare dei corsi per aspiranti osservatori e agenti dei calciatori organizzati a Reggio Emilia nella sede multimediale della Cataliotti Football Workshop (per info visita il sito www.footballworkshop.it).

    La risposta è affermativa, ma occorre fare diverse precisazioni. E' doveroso, innanzitutto, premettere che un calciatore minorenne potrebbe già aver acquisito lo status di professionista per aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con una società professionistica. In tale caso il calciatore minore sarà legittimato a sottoscrivere (con firma anche di chi esercita la potestà genitoriale) il "MANDATO TRA CALCIATORE PROFESSIONISTA E AGENTE" in forza del quale l'Agente sarà chiamato a curare i suoi interessi, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell'attività diretta alla definiazione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali. Per l'attività svolta, l'Agente avrà diritto a percepire una somma di denaro, generalmente determinata in una misura percentuale del corrispettivo annuo loro del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva. Da ricordare che l'incarico conferito non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato.

    Laddove, viceversa, il calciatore minorenne risulti essere ancora un calciatore non professionista, l'agente potrà far sottoscrivere al minore e all'esercente la potestà genitoriale il "MANDATO TRA CALCIATORE MINORENNE NON PROFESSIONISTA E AGENTE". In entrambi i casi gli incarichi devono essere redatti eclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA.

    Ma venendo alle peculiarità del mandato tra calciatore minorenne non professionista e agente, in base a quanto dispone l'art. 23 del Regolamento Agenti dei calciatori della FIGC, da notare che l'incarico da un calciatore minorenne cessa di avere effetti, senza alcun diritto per l'Agente, qualora entro il termine di 120 giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell'incarico presso la segreteria della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva come professionista con una società. Da evidenziare, inoltre, che l'incarico da parte di calciatore minorenne non professionista ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi per una società come professionista e, non per ultimo, è bene sottolineare che l'incarico, come prevede il citato art. 23, deve essere GRATUITO.

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