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  • Calcio & Legge: 'Sui divieti di scommettere e sugli illeciti sportivi: facciamo chiarezza!'

    Calcio & Legge: 'Sui divieti di scommettere e sugli illeciti sportivi: facciamo chiarezza!'

    Essendo il mondo del calcio ancora travolto dalla "bufera" del calcioscommesse e degli illeciti sportivi, la redazione di Calciomercato.com ha posto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi per aspiranti agenti fifa e osservatori di calcio (per info si consiglia di visionare il www.footballworkshop.it), alcune domande sulle norme concernenti i divieti di scommettere e gli illeciti sportivi.

    Cataliotti, alla luce delle nuove indagini su circa 110 partite e con, nel mirino, più di 150 indagati tra calciatori, allenatori e società anche di serie A, ci può spiegare quali sono i comportamenti vietati dal Codice di Giustizia sportiva e le relative sanzioni?

    "Purtroppo le indagini sono dirette soprattutto ad accertare se vi siano stati o meno comportamenti rilevanti sotto il profilo penale. Sotto il profilo della Giustizia Sportiva occorre distinguere tra divieto di scommettere da parte di determinati soggetti (quali, ad es, dirigenti, calciatori, allenatori) e la commissione da parte degli stessi soggetti di atti diretti ad alterare il risultato delle partite. Le due infrazioni del Codice Sportivo previste dagli articoli 6 e 7 sono molto spesso l'una - il divieto di scommettere - la conseguenza dell'altra, l'illecito sportivo. In pratica, si altera il risultato sportivo con ogni mezzo per poi scommettere sul risultato della partita di cui già si conosce o quasi il risultato parziale o finale". 

    Allora partiamo dall'illecito sportivo. Che cos'è e quali sono le conseguenze sanzionatorie in ambito sportivo?

    "L'illecito sportivo viene definito dall'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva come segue: "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo". Le sanzioni variano a seconda del soggetto che le pone in essere. Possono essere molto pesanti anche nei confronti delle società seppure non siano stati commessi direttamente dalle società stesse. Per responsabilità oggettiva o presunta ecco le sanzioni che una società rischia di subire: 

    1) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; 

    2) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; 

    3) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; 

    4) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; 

    5) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni". 

    Il divieto di scommettere, invece, a quali soggetti è imposto e quali sono le conseguenze in caso di inosservanza del divieto?

    "E' imposto ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico ed il divieto ha ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Tale divieto è da riferirsi sia alle scommesse presso centri autorizzati a riceverle che presso soggetti non autorizzati a riceverle. Il divieto di scommettere è esteso anche ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile sia presso soggetti non autorizzati a riceverle che presso soggetti autorizzati a riceverle, ma, in questo secondo caso, solo relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

    La violazione dei suddetti divieti comporta per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00".

     

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