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  • Giudice Sportivo: un tifoso fa multare la Juve! 2 giornate a Manolas, un turno per Morata. Rudi Garcia, diffida con multa

    Giudice Sportivo: un tifoso fa multare la Juve! 2 giornate a Manolas, un turno per Morata. Rudi Garcia, diffida con multa

    Il Giudice Sportivo ha reso noti i giocatori squalificati dopo il sesto turno del campionato di Serie A: due turni a Manolas, difensore della Roma, solo un turno per Morata, attaccante della Juventus. Rudi Garcia, tecnico giallorosso, ha ricevuto una multa con diffida. 

    IL COMUNICATO
    "Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 ottobre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 

    CALCIATORI ESPULSI 
    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA 
    EL KADDOURI Omar (Torino): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto 
    all'Arbitro un'espressione ingiuriosa. 
    GLIK Kamil (Torino): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli 
    Ufficiali di gara espressioni ingiuriose. 58/155 
    MANOLAS Konstantinos (Roma): per avere, al 42° del secondo tempo, reagendo ad un fallo 
    subito, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario, 
    fronteggiandolo aggressivamente. 
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
    CANA Lorik (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un 
    avversario. 
    MORATA Martin Alvaro Borja (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di 
    giuoco. 
    PELUSO Federico (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti 
    di un avversario. 
    RONCAGLIA Sebastian (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei 
    confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. 

    CALCIATORI NON ESPULSI 
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
    DE JONG Nigel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
    diffidato (Quarta sanzione). 
    LUCCHINI Stefano (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
    diffidato (Quarta sanzione). 
    ROSSETTINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già 
    diffidato (Quarta sanzione). 

    c) ALLENATORI 
    AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 
    GARCIA Rudi (Roma): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente una 
    decisione arbitrale con irridente gestualità; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, collocatosi dopo il consequenziale allontanamento in una zona della tribuna prospiciente la panchina assegnata alla propria squadra, mantenuto un costante rapporto verbale con i tecnici 
    ivi operanti; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

    SOCIETA'
    Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori: 
    a) al 20° del primo tempo, colpito con uno schiaffo, dalla tribuna, un componente la prospiciente panchina aggiuntiva della squadra avversaria; 
    b) al 32° del primo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive; 
    c) nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser su calciatori della squadra avversaria; 
    sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
    Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA a) per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bengala e, al 27° ed al 32° del primo tempo, lanciato dal settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bengala acceso ed alcune bottiglie in 
    plastica senza conseguenze lesive; 
    b) per avere un componente la panchina fatto reiteratamente uso nel corso del primo tempo di una apparecchiatura rice-trasmittente (con recidiva reiterata); sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
     

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