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  • INTER, ACERBI ASSOLTO: nessuna squalifica per il difensore nerazzurro

    INTER, ACERBI ASSOLTO: nessuna squalifica per il difensore nerazzurro

    • Pasquale Guarro

    Francesco Acerbi è stato assolto dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. Dopo la lunga attesa è finalmente arrivata la sentenza che scagiona il difensore nerazzurro in seguito ai fatti di Inter-Napoli. Il club nerazzurro può così tirare un sospiro di sollievo visto che il difensore non dovrà scontare alcuna giornata di squalifica, un epilogo tutt'altro che scontato.

    Era la parola di Acerbi contro quella di Juan Jesus, senza alcuna prova a corredo né testimoni in grado di poter raccontare una versione dei fatti utile al giudice. Il difensore brasiliano, dopo un primo chiarimento con Acerbi aveva ritenuto opportuno tornare sui propri passi accusando gravemente il proprio collega di avergli rivolto insulti razzisti in seguito a un normale scontro di gioco ma nessuno in campo si è reso conto dell'accaduto e neanche l'arbitro ha scritto qualcosa a referto. Per questa ragione il Giudice Sportivo ha ritenuto opportuno non comminare alcuna pena al difensore nerazzurro, che non ha mai in nessuno modo cambiato la propria linea difensiva.

     

    Inzaghi potrà così avere immediatamente a disposizione Francesco Acerbi già dalla prossima partita contro l'Empoli, una buona notizia visto l'infortunio di Stefan De Vrij. 

    COMUNICATO GIUDICE SPORTIVO: IL TESTO INTEGRALE

    MANCANZA DI PROVE - Dal comunicato del Giudice Sportivo, alcuni passaggi con le motivazioni della decisione, dettata fondamentalmente dalla mancanza di prove certe dell'insulto razzista: "Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara  o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale;

     
    Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);

    Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;
     
    Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata  
     

    P.Q.M.
     di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)".


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