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  • Milan, ombre su Mirabelli: spunta una squalifica nel 2011 col Cosenza

    Milan, ombre su Mirabelli: spunta una squalifica nel 2011 col Cosenza

    Scopritore di talenti e grande esperto di calcio internazionale. A Massimo Mirabelli, scelto da Marco Fassone come prossimo direttore sportivo del Milan, vengono riconosciute queste qualità. Però non ci sono solo luci nel curriculum dell’attuale capo degli osservatori dell’Inter. C’è un precedente che sta catturando l’attenzione risalente al suo periodo professionale vissuto a Cosenza da direttore sportivo.

     INIBIZIONE DI 4 MESI - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, spunta una inibizione per 4 mesi patteggiata, (ordinanza della Figc del 7 febbraio 2011, con un punto di penalizzazione per il Cosenza e la squalifica di un mese per il calciatore Ceccarelli) “per avere da dirigente del Cosenza redatto e depositato un contratto simulato di 67.193,13 euro del calciatore Ceccarelli, volto a dissimulare il reale accordo economico per il maggiore importo di 186.233 euro che veniva successivamente depositato in data 4.3.2010 dal calciatore Fabio Ceccarelli, entrambi recanti il medesimo numero di protocollo 0902P173, entrambi relativi allo stesso periodo relativo alle stagioni sportive 2009-2010; 2010-2011;2011-2012; ● la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Dirigente Generale e Rappresentante legale. La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Fabio Ceccarelli, Massimiliano Mirabelli e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Fabio Ceccarelli, sanzione della squalifica per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a mesi 1 (uno) di squalifica, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per il Signor Massimiliano Mirabelli, sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, sanzione della ammenda di € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ mesi 1 (uno) di squalifica, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per il Signor Fabio Ceccarelli; ▪ mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Massimiliano Mirabelli; ▪ ammenda € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. 

    Una vicenda poco edificante che  ha sollevato più di una perplessità nello stato maggiore del club di Via Aldo Rossi. 

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