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ROMA: ACCOLTO IL RICORSO PER STROOTMAN, ci sarà con Milan e Juve

ROMA: ACCOLTO IL RICORSO PER STROOTMAN, ci sarà con Milan e Juve

  • Francesca Schito, nostra inviata
Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, e Kevin Strootman si sono presentati alla sede della Corte Federale d'Appello in via Campania per discutere il ricorso alla squalifica per due giornate comminata al calciatore olandese con l'uso della prova televisiva dopo gli episodi del derby. La Corte ha accolto il reclamo della società giallorossa, con Strootman che quindi potrà giocare sia contro il Milan che contro la Juventus. Ecco il resoconto di tutta la giornata: 

14.14 LE MOTIVAZIONI - Ecco il comunicato della Corte Federale sul ricorso della Roma per la squalifica a Strootman: "La Società A.S. Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del 6.12.2016, n. 92, con la quale è stato sanzionato il calciatore della predetta Società, Kevin Johannes Strootman, con la squalifica per due giornate effettive di gara, in applicazione dell’art. 35.1.3, penultimo c.p.v., C.G.S., in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della Prova Televisiva, “l’evidente simulazione che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario”. A sostegno del reclamo, la Società A.S. Roma ha dedotto, tra gli altri, i seguenti motivi. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto l’inammissibilità, nella specie, della procedura ex art. 35.1.3 C.G.S. (Prova televisiva). Secondo la stessa, infatti, per avere legittimo ingresso, la prova televisiva, “deve aversi:
1) uno dei casi previsti dalla norma (condotta violenta o gravemente antisportiva o uso di espressione blasfema);
2) che non sia stato visto dall’arbitro, che non ha potuto prendere decisioni al riguardo;
3) l’invio della segnalazione della Procura entro le ore 16”.
Sostiene, la ricorrente, che nella fattispecie difetta, alla radice, il requisito n. 2). La ricorrente impugna il provvedimento del Giudice Sportivo anche per inapplicabilità dell’art. 35, per carenza dei requisiti previsti dal comma 1.3 n. 2), nonché per irritualità della procedura ed infondatezza della sanzione. Al riguardo, la reclamante sostiene che non è possibile introdurre “un margine di interpretazione” del fatto accaduto e visto dal Direttore di Gara; in altre parole, secondo la difesa della ricorrente, gli Organi di Giustizia Sportiva non hanno il potere di rivalutare la portata di un evento refertato dal Direttore di Gara.

Alla riunione del 9.12.2016, è presente, per la Società ricorrente, l’Avv. Conte, unitamente al Direttore Generale della Società, Mauro Baldissoni, ed al calciatore, Kevin Johannes Strootman; per la Procura Federale, è presente l’Avv. Perugini. Preliminarmente, questa Corte ritiene di potere prescindere dall’esame del motivo attinente alle modalità con cui la Procura Federale ha provveduto alla segnalazione di cui all’art. 35.1.3., in
quanto irrilevante ai fini della presente decisione. Nel merito, questa Corte, esaminati gli atti, intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi
di condotta simulatoria l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione; in altre parole, quando l’art. 35.1.3. parla di “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo” si riferisce, con riferimento alle condotte simulatorie, alla simulazione stessa e non all’evento. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione. Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario. Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi”. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio. P.Q.M. La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società AS ROMA SPA di Roma. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


13.56 - Ecco il tweet della Roma: "Accolto il ricorso dell'AS Roma, annullate le due giornate di squalifica.

 
13.30 - Come riporta Sky Sport, è stata accolto il ricorso della Roma per il caso Strootman.

11.10 - Le parole di Baldissoni, dg della Roma, all'uscita dalla sede della Corte Federale: "Tra un'oretta sapremo. Abbiamo espresso le nostre considerazioni, che voi sapete. C'è una interpretazione un po' estensiva. A noi preoccupano sempre le interpretazioni estensive della giustizia sportiva perché mettono in discussione la certezza delle regole e del diritto. Immaginare che si applichi una norma pensata per un caso di simulazione evidente per un caso di simulazione parziale va ad aprire nuovi fronti. E ciò pone a rischio la regolarità del campionato.Nuovo caso Destro? Non temo niente. Marotta? Ha detto delle cose giuste, sono un tifoso e orgoglioso di esserlo. Ha dette cose giuste anche su Gandini. Marotta, un grande dirigente, sa quanto è importante che le motivazioni discutibili come quelle alla base di questa squalifica non passino al vaglio della corte federale ei infatti vi dico che è d'accordissimo con noi sui presupposti di questo ricorso".



9.50 - Kevin Strootman è arrivato in via Campania, raggiungendo il dg giallorosso Mauro Baldissoni.

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