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  • La dura legge del calcio. Il Tnas: ecco cos'è l'organo che giudicherà Conte

    La dura legge del calcio. Il Tnas: ecco cos'è l'organo che giudicherà Conte

    Dopo settimane di roventi polemiche, interviste al veleno e conferenze stampa dai toni non certo distensivi, si apre l'ultima fase del procedimento sportivo sul calcioscommesse nato a seguito dei filoni di inchiesta delle Procure della Repubblica di Bari e Cremona.

    Esauriti i gradi di giustizia endofederali (ovvero a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare Nazionale e dalla Corte di Giustizia Federale), la palla passa adesso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) istituito presso il CONI nel 2008 in seguito alla riforma dell'intero sistema di giustizia sportiva. 
     
    Di che cosa si tratta? Scorrendo il novellato Statuto del CONI, l'articolo 12 ter prevede espressamente che tale camera arbitrale abbia competenza "sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione [...]".
     
    Trattasi, dunque, di un vero e proprio organo di ultimo grado all'interno dell'ordinamento sportivo insieme all'Alta Corte di Giustizia Sportiva (sorta sulle ceneri della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - CCAS) competente, invece, in materia di diritti indisponibili, nonché su questioni ritenute di notevole rilevanza per l'intero sistema.
     
    I soggetti coinvolti nello scandalo del calcioscommesse, all'esito della decisione in appello emessa dalla Corte di Giustizia Federale, hanno dunque la facoltà di uscire dall'ambito di giustizia della FIGC per adire, in ultimo grado, il TNAS del CONI, che deciderà la controversia attraverso l'emissione di un lodo arbitrale.
     
    Il procedimento è dettagliatamente definito da un apposito regolamento: la parte ricorrente deve depositare un'apposita istanza arbitrale e trasmetterla a controparte entro 30 giorni a partire dalla comunicazione delle decisione che si intende contestare. Salvo disposizioni statutarie o regolamentari contrarie, l'organo decidente si compone generalmente in forma collegiale. Ciascuna parte designa, dunque, un arbitro tratto da un apposito elenco di professionisti: i due arbitri designati ne individuano poi un terzo in comune accordo con funzioni di presidente.
     
    Alla prima udienza, gli arbitri procedono ad un tentativo obbligatorio di conciliazione così come prescritto dallo Statuto CONI e, in caso di esito negativo, vengono fissati i termini per la presentazione delle memorie difensive delle parti.
     
    Da un punto di vista probatorio, sono utilizzabili le prove raccolte nel contenzioso endofederale, ma resta salva la facoltà di richiedere ulteriori mezzi istruttori entro la prima udienza (tra cui la prova testimoniale e/o la consulenza tecnica).
     
    Ci troviamo di fronte, è bene ribadirlo, ad un organo arbitrale istituito presso il CONI che vede contrapposti, da un lato, i soggetti condannati in appello dalla giustizia sportiva FIGC e, dall'altro, la stessa Federcalcio. Esce, dunque, di scena uno dei grandi protagonisti delle scorse settimane, ovvero il Procuratore federale Stefano Palazzi, il quale ha avuto il non facile compito di formulare tutti i deferimenti (assimilabili ad un rinvio a giudizio in sede penale) e sostenere l'accusa nel corso dei primi due gradi di giudizio presso gli organi di giustizia FIGC.
     
    Per quanto riguarda, invece, la tempistica, il TNAS pronuncia il proprio lodo entro 90 giorni dalla data dell'ultima accettazione della nomina ad arbitro (godendo della più ampia facoltà di giudizio nel merito, potendo anche quindi ribaltare del tutto la sentenza sportiva contestata). Tempi evidentemente non strettissimi che possono, però, essere abbreviati fino ad un terzo, anche d'ufficio, in caso di gravi ragioni di urgenza (ad esempio, quando "possono essere pregiudicate o rese più gravose le ragioni delle parti specie se collegate all'osservanza di calendari o a programmazioni da eseguire entro tempi predefiniti").
     
    Sempre nell'ottica di garantire una efficace tutela degli interessi in gioco, è poi espressamente prevista la possibilità di richiedere misure cautelari (tra cui, ovviamente, la sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare contestata) quando "sussista pericolo di danno grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell’esito favorevole della lite".
     
    Una volta emesso il lodo, non sarà più possibile impugnarne il contenuto salvo l'esperimento di un'azione di nullità dinanzi alla Corte di Appello di Roma secondo le tradizionali norme codicistiche. Altrimenti, resta sempre aperta la possibilità di adire il giudice amministrativo - ovvero il TAR del Lazio - al fine di veder riconosciuto soltanto un risarcimento del danno conseguente alla sanzione disciplinare subìta. E' bene, infatti, ricordare come la nota sentenza della Corte Costituzionale n.49/2011 abbia sancito l'impossibilità di rivolgersi al giudice ordinario per ottenere l'annullamento dei provvedimenti disciplinari sportivi, lasciando impregiudicata una tutela meramente risarcitoria.
     
    Ciò detto, non resta che aspettare gli esiti di questo conclusivo grado di giudizio, in attesa poi di conoscere i futuri sviluppi dei procedimenti sportivi che prenderanno vita sulla base delle ulteriori inchieste delle Procure di Bari e di Napoli. Non mancheranno di certo anche qui polemiche e veleni...c'è da scommetterci!!
     
    Dott. Edoardo Revello
     
    Centro Studi Diritto Sport

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