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  • Calcioscommesse:|Cosa rischia il Lecce?

    Calcioscommesse:|Cosa rischia il Lecce?

     

    Inutile girarci attorno, se fino a ieri le ripetute accuse rivolte al Lecce sul calcioscommesse ci lasciavano sereni ed indifferenti, tanto erano basate sul nulla (tra sosia, utenze false e millanterie), la nuova svolta delle indagini sul ben più pericoloso terreno delle combine, tra ganci, mister x e pericolosi incroci sulla Lecce-Bari, sta generando nella tifoseria salentina sgomento, disorientamento e paura per il futuro.
     
    Nonostante il credito che l’ambiente leccese ha sempre dato alla famiglia Semeraro per i 17 anni di onesta gestione e nonostante le accorate parole del patron a difesa dell’onorabilità della società da lui guidata, i passi avanti che l’indagine compie ormai a cadenza quotidiana, sembrano accorciare sempre di più la distanza tra le accuse e l’US Lecce.
     
    Pur restando ancora convinti dell’estraneità ai fatti e pur essendo certi che comunque vadano le cose la salvezza conquistata sul campo lo scorso anno da De Canio e dal suo meraviglioso gruppo è stata in ogni caso pulita e indipendente da un eventuale autogol ininfluente a pochi minuti dalla fine del derby, occorre essere realisti e considerare che i parametri con cui si muove la giustizia sportiva sono differenti da quelli della giustizia ordinaria, per cui è opportuno prefigurare gli scenari possibili, magari andando anche a ripescare nel passato situazioni analoghe, per parametrare quale potrebbe essere il destino dei giallorossi nella stagione prossima ventura.
    In casi come questo la giustizia sportiva sostanzialmente prevede 4 possibilità (in effetti 3 più una non responsabilità):
     
    NESSUNA RESPONSABILITA’. Qualora le indagini dimostrassero che il fatto non sussiste, oppure che la società calcistica riesca a dimostrare la propria completa estraneità agli addebiti e si dimostrasse che qualsiasi eventuale illecito sportivo è avvenuto all’insaputa e senza alcun tipo di “sollecitazione” da parte della società o di un suo dipendente o tesserato, in questo caso l’US Lecce potrebbe uscirne completamente “pulita”. A questo punto, che sia serie A o serie B ottenute sul campo, la prossima stagione partirebbe senza alcuna penalizzazione in classifica, così come nessuna penalizzazione verrebbe comminata nella corrente stagione.
     
    RESPONSABILITA’ OGGETTIVA. Per responsabilità oggettiva il Codice di Giustizia sportiva intende: “Le società rispondono oggettivamente dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 c. 5 [Sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statuarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente , il controllo delle società stessa, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale]”. Questo tipo di responsabilità subentra quando un tesserato, un dipendente, un socio o comunque qualcuno che svolge qualsiasi attività all’interno o NELL’INTERESSE della società calcistica, compie un illecito per beneficio personale o anche indirettamente a beneficio della squadra per cui è tesserato, o a volte anche a danno della società stessa, all’insaputa della dirigenza. Casi emblematici in tal senso sono proprio quelli recentissimi collegati alla prima tranche del calcioscommesse. L’operazione LAST BET, come è noto, ha portato al patteggiamento di alcune società e calciatori e alla condanna di altre società e calciatori in misura proporzionale con la gravità delle responsabilità. Le società coinvolte condannate per responsabilità oggettiva sono state: Cremonese, Benevento, Piacenza, Portogruaro, Hellas Verona, Sassuolo, Chievo Verona e Atalanta.
    Per le società il ventaglio delle sanzioni è oscillato dall’ammenda alle società che hanno patteggiato (ad es. 80.000 euro per il Chievo) alle penalizzazioni in classifica nella stagione sportiva successiva ai fatti, consentendo alle varie squadre di conservare la categoria ottenuta sul campo. Tali penalizzazioni sono variate da 4 punti del Piacenza ai 9 del Benevento, passando per i 6 dell’Atalanta.
     
    RESPONSABILITA’ PRESUNTA. Ulteriore profilo di responsabilità oggettiva è rappresentato dall’art. 4, c. V, C.G.S., in base al quale la società è presunta responsabile degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee. La responsabilità presunta trova raramente riscontro nella prassi. Le società sono chiamate a dimostrare di non aver partecipato all'illecito o di averlo addirittura ignorato: onere probatorio assai difficile da assolvere ma ne gioverebbe la squadra alla quale deriverebbe una sanzione meno rigida rispetto a quella disposta in caso di illecito a titolo diretto o oggettivo. 
    Tale profilo di responsabilità sussiste unicamente qualora la società abbia partecipato attivamente alla commissione dell’illecito ovvero sia stata comunque a conoscenza dell’illecito – anche per mezzo di un proprio tesserato –, e che tale condotta vietata sia stata realizzata a vantaggio della società stessa.
    Per cui se si accerta il reato e si sospetta il coinvolgimento di una società, l’onere della prova si inverte: è la società che deve dimostrare l’estraneità ai personaggi o ai fatti addebitatigli. Qualora una società non fosse in grado di dimostrare la propria estraneità, anche se non fosse direttamente coinvolta nello scandalo, allora si prefigurerebbe il caso di responsabilità presunta.
    Sempre nell’operazione LAST BET alcune società sono state condannate per responsabilità presunta: l’Esperia Viareggio, il Taranto e lo Spezia.
    Le penalizzazioni in questi casi sono in generale più leggere che nel caso della responsabilità oggettiva e sono state per tutte e 3 le formazioni di appena 1 punto nel campionato successivo a quello dei fatti addebitati.
    In particolare può essere interessante rileggere la sentenza avverso la squadra di Viareggio: “per la violazione dell’art. 4, comma 5, del C.G.S.:
    • la Società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l., per responsabilità presunta, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara BENEVENTO – VIAREGGIO del 13/2/2011.”
     
    RESPONSABILITA’ DIRETTA: sulla responsabilità diretta l'art. 4 c. 1 afferma: “Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta (...)”. 
    Naturalmente la responsabilità diretta è quella più grave e che comporta le sanzioni più pesanti per le società cui viene addebitata.
    Le sanzioni per responsabilità diretta comminate nel recente passato variano da forti penalizzazioni nella stagione successiva, senza intaccare quella corrente (come nel caso della Reggina post calciopoli), a forti penalizzazioni sia nella stagione in corso (fino alla retrocessione a tavolino) che in quella successiva (come nel caso della Juventus).
    Per restare nell’ambito LAST BET, società come Ascoli, Ravenna e Alessandria sono risultate coinvolte per responsabilità diretta.
    Soltanto i marchigiani sono sfuggiti alla retrocessione, raccogliendo 6 punti di penalizzazione per la stagione successiva più un’ammenda di 50.000 euro, mentre Alessandria e Ravenna sono state retrocesse all’ultimo posto della classifica della stagione relativa ai fatti (2010/2011) con conseguente retrocessione alla categoria inferiore.
    Se si guarda a quanto accaduto per la vicenda CALCIOPOLI, in quel caso Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Reggina sono state tutte condannate per responsabilità diretta.
    Le sanzioni più pesanti (in proporzione con la gravità degli illeciti) sono state comminate alla Juventus, che ha subito nella stagione in corso una penalizzazione sufficiente a farle perdere il titolo conquistato sul campo (e anche quello dell’anno precedente, non più riassegnato) e farle guadagnare la retrocessione in serie B, campionato nel quale la società è stata ulteriormente aggravata di 17 punti di penalizzazione, successivamente ridotti a 9.
    A ruota il Milan, penalizzato in quantità sufficiente a fargli perdere la possibilità di subentrare allo scudetto sottratto alla Juventus, ma anche a conservare la categoria, pur con una penalizzazione di 8 punti nel campionato successivo.
    Fiorentina e Lazio anche hanno subito una penalità nel campionato “incriminato”, per estrometterle dalla partecipazione alle competizioni europee e, rispettivamente, 15 e 3 punti nella stagione successiva.
    Solo la Reggina ha subito penalizzazione esclusivamente nel campionato seguente, inizialmente di 15 punti poi ridotti a 11, più un’ammenda di 100.000 euro.
     
    Ancora più indietro nel tempo spicca il CASO GENOA, scoppiato per responsabilità diretta per aver combinato l’ultima partita di campionato Genoa-Venezia, in seguito alla quale i grifoni avrebbero fatto ritorno in serie A dopo 10 anni di assenza. In questo clamoroso caso, il Genoa fu penalizzato nella stagione in corso, in misura sufficiente a fargli perdere il primo posto conquistato sul campo e guadagnare la retrocessione in serie C1. Come per la Juventus, il Genoa è stato ulteriormente penalizzato anche l’anno dopo, ma in ragione di appena 3 punti.

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