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  • Reggina, UFFICIALE: tre punti di penalizzazione per mancato versamento IRPEF, c'è ricorso

    Reggina, UFFICIALE: tre punti di penalizzazione per mancato versamento IRPEF, c'è ricorso

    • Redazione CM
    Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. Ora la Reggina è ottava, superata da Cagliari, Parma e Pisa. 

    La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il TFN ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti.

    Giova ricordare che gli amaranto sono in attesa dell’omologa relativa alla ristrutturazione del debito rilevato dalla precedente gestione societaria, e avevano chiesto al Tribunale di Reggio Calabria di poter effettuare il versamento, che fa parte del debito cristallizzato al momento della richiesta di ristrutturazione, ma era arrivato un no.

    LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

    1. FROSINONE 67
    2. GENOA 63
    3. BARI 57
    4. SUDTIROL 52
    5. CAGLIARI 48
    6. PARMA 48
    7. PISA 46
    8. REGGINA 46
    9. MODENA 43
    10. PALERMO 43
    11. TERNANA 43
    12. ASCOLI 42
    13. COMO 41
    14. VENEZIA 39
    15. CITTADELLA
    16. COSENZA
    17. PERUGIA
    18. SPAL
    19. BRESCIA
    20. BENEVENTO

    IL COMUNICATO - "La Reggina prende atto del dispositivo emanato in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC, con il quale sono state irrogate le penalizzazioni di un punto (deferimento n. 668) e di due punti (deferimento n. 669) a carico della stessa.

    La Società - pur rilevando in termini positivi il fatto che, per la prima volta, il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato una sanzione inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 33.4. del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC - manifesta sin da ora la propria volontà di impugnare la decisione in questione (non appena saranno pubblicate le relative motivazioni) innanzi alla Corte Federale di Appello (nonché al Collegio di Garanzia dello Sport, al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato, laddove fosse necessario).

    La Società ritiene, infatti, di avere pieno titolo al proscioglimento in entrambi i deferimenti, avendo la stessa dovuto ottemperare alle preclusioni imposte dal Tribunale Fallimentare in relazione al pagamento dei contributi e degli emolumenti in questione, situazione perfettamente assimilabile a casi analoghi già decisi favorevolmente dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisioni nn. 18/2015, 1/2021 e 101/2021)".
     

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